Sentenza del 27/12/2019 n. 34478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato a S.G. una sanzione di Euro 37.177,25 per l'omessa dichiarazione dei redditi e, in particolare, per la mancata compilazione del quadro RW relativamente a un investimento di Euro 148.708,60 affidato a F.I., soggetto indagato per raccolta abusiva di risparmio tramite società panamensi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia e respinto quello del contribuente. S.G. ha impugnato la decisione deducendo, anzitutto, la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; ha inoltre contestato la valutazione delle eccezioni e dei documenti prodotti tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la mancata comunicazione al contribuente della data dell'udienza, almeno trenta giorni liberi prima, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche i documenti prodotti in primo grado, se inseriti nel fascicolo d'ufficio, e verificare nel merito l'effettiva esistenza dell'investimento all'estero. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità saranno determinate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 31
La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
La comunicazione della data di trattazione è un adempimento essenziale per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. La sua omissione comporta la nullità della sentenza, sia quando la causa è trattata in udienza pubblica sia quando è trattata in camera di consiglio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 61
Le regole sulla comunicazione della data di trattazione previste per il giudizio di primo grado si applicano anche al giudizio di appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
Fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative.
Il termine consente alle parti di depositare memorie e, nei casi previsti, di chiedere la discussione in pubblica udienza, purché siano rispettati i termini processuali.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 33
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.
La trattazione camerale è la regola, mentre la pubblica udienza richiede un'apposita istanza. In ogni caso, la parte deve essere previamente informata della data di trattazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
La disposizione consente la produzione di nuovi documenti in appello; nel caso concreto, la Corte ha inoltre precisato che il giudice deve valutare i documenti prodotti tardivamente in primo grado qualora siano stati comunque inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Art. 24 Costituzione
Tutela il diritto di difesa, che viene leso quando la parte non è informata della data in cui la controversia sarà trattata.
Art. 111 Costituzione
Il principio del giusto processo e del contraddittorio impone che le parti siano poste in condizione di partecipare effettivamente al procedimento.
Art. 112 c.p.c.
Riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento della censura processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa comunicazione della data di trattazione alla parte costituita, anche per una trattazione camerale, viola il contraddittorio e determina normalmente la nullità della sentenza.
- La nullità processuale può essere fatta valere quando la mancata comunicazione abbia impedito alla parte di partecipare, depositare memorie o chiedere la discussione in pubblica udienza.
- La cassazione con rinvio non comporta automaticamente la vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia rispettando le garanzie processuali.
- La questione dell'effettiva esistenza dell'investimento estero resta da accertare; la mera contestazione dell'omessa compilazione del quadro RW richiede comunque la verifica dei presupposti sostanziali della sanzione.
- I documenti prodotti tardivamente possono dover essere valutati dal giudice d'appello se risultano inseriti nel fascicolo d'ufficio, ferma la necessità di rispettare il contraddittorio.
- Quando la violazione processuale richiede nuovi accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al giudice di merito; se invece si tratta soltanto di una questione di diritto, la Corte può decidere direttamente per evitare inutili dilazioni.
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