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Sentenza

Sentenza del 27/12/2019 n. 34480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento IVA relativa al 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La società aveva compilato per errore il quadro della dichiarazione IVA indicando di volersi adeguare agli studi di settore e, conseguentemente, non aveva versato l'IVA risultante da tale indicazione. La CTR aveva ritenuto che l'errore potesse essere fatto valere esclusivamente mediante un'istanza di rimborso entro 48 mesi, e non attraverso l'impugnazione della cartella. In cassazione, WI ha sostenuto che l'errore materiale poteva essere contestato direttamente impugnando la cartella e che l'Amministrazione avrebbe dovuto correggerlo nel controllo automatizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta nullità o contraddittorietà della sentenza, e il quarto motivo, secondo cui l'Agenzia avrebbe dovuto correggere autonomamente l'errore in sede di controllo automatizzato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che il contribuente può far valere l'errore commesso nella dichiarazione direttamente nel giudizio di impugnazione della cartella, senza essere obbligato a presentare previamente un'istanza di rimborso. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Il rinvio dovrà verificare nel merito l'effettiva esistenza dell'errore materiale e le sue conseguenze sull'imposta dovuta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Il controllo automatizzato consente, tra l'altro, di correggere gli errori materiali e di calcolo relativi alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta, gli errori nel riporto delle eccedenze e di controllare la tempestività e coerenza dei versamenti.

    La norma attribuisce all'Amministrazione il potere di effettuare controlli automatizzati e di correggere determinati errori materiali o di calcolo. Tuttavia, quando il contribuente sostiene che la dichiarazione contenga un errore materiale a lui favorevole, deve dimostrarne l'effettiva esistenza; l'Amministrazione non è necessariamente tenuta a individuarlo e correggerlo autonomamente durante il controllo automatizzato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La disposizione è stata richiamata erroneamente con riferimento all'IVA, poiché la norma applicabile era l'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La Corte ha comunque ritenuto irrilevante l'erroneo riferimento, poiché le due discipline sono sostanzialmente sovrapponibili quanto al controllo automatizzato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La Corte ha escluso che l'istanza di rimborso entro il termine previsto costituisca l'unico strumento per contestare una maggiore pretesa tributaria derivante da un errore dichiarativo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    La cartella di pagamento è un atto autonomamente impugnabile. Nel relativo giudizio il contribuente può contestare non solo vizi formali dell'atto, ma anche la fondatezza della maggiore pretesa tributaria, compreso l'errore materiale contenuto nella dichiarazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13378 del 30 giugno 2016

    Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria anche senza avere previamente presentato un'istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 17758 dell'8 settembre 2016

    In materia IVA, il contribuente può far valere in giudizio l'errore contenuto nella dichiarazione e contestare la pretesa risultante dal controllo automatizzato, purché fornisca la prova dell'errore e del corretto importo dell'imposta.

Massime di principio

  • Un errore materiale o di calcolo contenuto nella dichiarazione fiscale può essere fatto valere direttamente impugnando la cartella di pagamento, senza che sia obbligatorio presentare prima un'istanza di rimborso.
  • Il termine per chiedere il rimborso non esclude il diritto del contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria non dovuta.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'errore dichiarativo, del suo carattere materiale o riconoscibile e dell'importo effettivamente dovuto.
  • Il controllo automatizzato consente all'Amministrazione di correggere specifici errori evidenti, ma non la obbliga a ricostruire autonomamente la reale volontà del contribuente quando la dichiarazione contiene dati coerenti solo formalmente.
  • L'impugnazione della cartella può riguardare anche il merito della pretesa tributaria, non soltanto vizi formali o procedurali dell'atto.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento definitivo della cartella: il giudice di rinvio deve ancora verificare se l'errore esiste realmente e se comporta l'inesistenza, totale o parziale, dell'IVA richiesta.

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