Cassazione Civile, Ordinanza n. 23511/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado con accoglimento della domanda di rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 della L. 257/1992 per alcuni periodi indicati nel ricorso, con esclusione della contribuzione figurativa, e con ordine di ricostituzione della pensione in godimento. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo che non fosse stata dedotta nella memoria di costituzione; con il secondo ha denunciato ancora violazione dell'art. 2934 c.c., lamentando che non fosse stata applicata la prescrizione almeno alle differenze sui ratei di pensione. Dalla ricostruzione della Corte emerge che nell'atto di primo grado l'ente aveva formulato un'eccezione ambigua, riferita al termine decennale di prescrizione in relazione ai ratei della prestazione, mentre in appello aveva evocato l'estinzione del diritto alla rivalutazione contributiva per intervenuta prescrizione. La Corte ha quindi ritenuto che l'eccezione relativa al diritto alla rivalutazione in sé fosse stata proposta solo in appello e non in primo grado, mentre il secondo motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, poiché insisteva sulla prescrizione dei ratei senza considerare che tale eccezione non era stata formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la valutazione della corte territoriale era corretta nel considerare non proposta in primo grado l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, essendo in primo grado stata prospettata solo una diversa e ambigua prescrizione riferita ai ratei di pensione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la sentenza impugnata e riproponeva una questione di prescrizione dei ratei che non era stata dedotta in appello. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte lo richiama in relazione all'eccezione di prescrizione, affermando che la verifica della proponibilità dell'eccezione nei gradi di merito dipende dal contenuto concreto delle difese svolte e dalla loro specifica riferibilità al diritto azionato o ai soli ratei della prestazione.
È la base normativa della domanda di rivalutazione contributiva accolta in appello; la sentenza di cassazione non entra nel merito del diritto sostanziale, ma ne considera solo il perimetro ai fini della prescrizione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione deve essere valutata con riferimento al contenuto effettivo e specifico delle difese svolte nel giudizio di merito: una formulazione ambigua o generica non consente di ritenere dedotto un diverso diritto rispetto a quello chiaramente evocato.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, il censurante deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che riproponga una questione diversa da quella effettivamente decisa o che presupponga un'eccezione non dedotta nel grado di appello.
- Quando l'eccezione di prescrizione è stata riferita nei gradi di merito ai soli ratei della prestazione e non al diritto costitutivo alla rivalutazione contributiva, non può poi essere trattata come eccezione relativa al diritto sostanziale in sé.
- Il giudice di legittimità non può correggere o integrare d'ufficio il contenuto delle eccezioni di merito: esso deve prendere atto del thema decidendum effettivamente devoluto nei gradi precedenti.
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