Cassazione Penale, Ordinanza n. 31466/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. L'unico motivo dedotto contestava il vizio di motivazione della decisione di merito nella parte in cui aveva negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che la condotta non dovesse essere ritenuta priva di particolare tenuità; la Suprema Corte ha tuttavia rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'assenza della particolare tenuità, valorizzando il carattere stabile e perdurante nel tempo della condotta contestata. La difesa aveva altresì prospettato, secondo il testo, la mancata considerazione di un'eventuale causa di giustificazione ex art. 54 c.p., ma la Corte ha ritenuto esclusa anche tale prospettiva per l'assenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, non provato in relazione all'intero periodo di occupazione abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., perché la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione logica e coerente, sulla base della stabilità e perduranza della condotta. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini della causa di non punibilità, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti, dovendo comunque motivare sulle modalità estrinseche del comportamento incriminato e potendo tale valutazione essere compiuta discrezionalmente alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. La Corte ha poi osservato che, proprio per il carattere non transitorio della condotta, era da escludere anche l'applicabilità dell'art. 54 c.p. per mancanza di un pericolo attuale di danno grave alla persona. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era applicabile perché la condotta era stabile e perdurante nel tempo; il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti rilevanti, purché motivi sulle modalità del fatto e sulla sua gravità.
La valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere compiuta alla luce dei criteri di commisurazione della pena e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.
La scriminante dello stato di necessità è stata esclusa perché mancava un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non dimostrato in relazione all'intero periodo della condotta contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti un carattere stabile e perdurante nel tempo, poiché tale dato è incompatibile con una valutazione di minima offensività.
- Ai fini del giudizio sulla non punibilità per particolare tenuità, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente rilevanti, essendo sufficiente una motivazione che individui gli elementi decisivi e spieghi la gravità concreta del fatto.
- La valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto, essendo ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona; se la condotta contestata si protrae nel tempo e non risulti provato tale pericolo, la causa di giustificazione non è configurabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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