Cassazione Civile, Ordinanza n. 31211/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso relativo alla TARI emesso in relazione a un immobile di proprietà della società alberghiera. Il giudice tributario regionale aveva annullato l’atto ritenendo che la contribuente avesse presentato una dichiarazione infedele e che, in una situazione di presunta incompletezza o non veridicità della denuncia originaria resa ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 507/1993, l’ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento in rettifica e non un avviso di pagamento. Il Comune ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 507/1993, omesso esame del regolamento, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato l’atto impugnato come mero avviso di pagamento, mentre esso conteneva gli elementi per essere considerato avviso di accertamento; con il secondo lamenta nullità della sentenza per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la decisione sarebbe illogica e fondata su travisamento dei fatti, poiché non era contestata la misura della tariffa alberghiera ma soltanto il periodo di funzionamento della struttura, assunto come irrilevante dal regolamento non impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito delle censure, ma rileva che entrambi i motivi difettano di autosufficienza. Richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione, quale rimedio a critica vincolata, deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, oltre alla puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e degli atti e documenti su cui si fonda la censura. Poiché il ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell’atto impositivo né della richiesta della contribuente, non è possibile verificare la correttezza della qualificazione dell’atto operata dalla CTR. In assenza di una chiara ricostruzione dei fatti e dei documenti rilevanti, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; viene altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina della denuncia ai fini del tributo sui rifiuti; la Corte non ne offre una interpretazione sostanziale, ma rileva che il ricorso non consente di verificare il corretto inquadramento dell’atto alla luce di tale norma.
Richiamato quale norma che, secondo il ricorrente, imporrebbe un avviso di accertamento in rettifica in caso di denuncia infedele o incompleta; la Corte non entra nel merito della questione per difetto di autosufficienza.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non affronta il motivo nel merito perché il ricorso è privo di autosufficienza.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Ricordato come parametro di ricorso per violazione di legge; la Corte ribadisce che la censura deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il raffronto con la sentenza impugnata.
Invocato per vizio motivazionale; la Corte non valuta il merito della doglianza perché mancano gli elementi indispensabili a ricostruire la vicenda fattuale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ne ribadisce il contenuto prescrittivo: il ricorso deve esporre specificamente le norme di legge violate e il confronto tra queste e la decisione impugnata, pena l’inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte sottolinea che il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, riproducendone il contenuto rilevante e precisandone la collocazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, deve essere specifico, completo e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il contenuto delle censure e il confronto tra tali norme e la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando si deduce la violazione di legge o il vizio di motivazione, è necessario riprodurre o comunque indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la decisività della censura.
- Se il ricorso non consente una chiara ricostruzione dei fatti e dei documenti su cui si fonda la doglianza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, senza esame del merito.
- La qualificazione giuridica dell’atto impositivo da parte del giudice di merito può essere censurata in cassazione solo mediante un’esposizione completa del contenuto dell’atto e dei presupposti fattuali su cui esso si fonda.
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