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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46994/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila. Fation Mborja deduce l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione), sostenendo che i fatti relativi a due perquisizioni distinte del 25/02/2018 e del 27/02/2018 costituirebbero un unico reato, perché la detenzione della droga rinvenuta in casa il 27/02 avrebbe avuto origine prima dell'arresto del 25/02. Asja Mborja deduce vizio di motivazione sulla sua responsabilità, sostenendo che la sua ammissione di aver riposto nel divano gli indumenti del marito dimostrerebbe la sua buona fede e l'assenza di consapevolezza della presenza di droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio prospettato da Fation, confermando la distinzione delle condotte in ragione di quantitativi diversi e di luoghi diversi di occultamento (auto e giubbotto il 25/02; divano e balcone il 27/02) e richiamando la nozione di detenzione come disponibilità di fatto anche in via mediata. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità poiché la difesa si è limitata a riproporre le stesse doglianze già esaminate dai giudici del merito e ha chiesto una rivalutazione del quadro probatorio che la Cassazione non può effettuare. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In precedenza la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: ad Asja era stata concessa la sospensione condizionale della pena (10 mesi di reclusione e 2.400 euro di multa) e a Fation era stato riconosciuto il vincolo della continuazione con pregresse condanne, con determinazione della pena complessiva in 2 anni e 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa e revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; nel caso ha rilevanza per la qualificazione dei fatti di detenzione di sostanze stupefacenti (marijuana) rinvenute in diverse perquisizioni.

  • Codice Penale

    Norma sulla continuazione di reati; il ricorrente ha sostenuto che le condotte dovessero essere considerate un unico reato ai sensi dell'art. 81, ma la Corte ha ritenuto che le condotte fossero frazionate e distinte per luogo e quantità, escludendo l'unicità del reato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla nozione di detenzione

    Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019 (Tchagnirou Ouro Nimi, Rv. 275537)

    Viene richiamato il principio secondo cui la 'detenzione' non richiede contatto fisico immediato con la sostanza ma può consistere in una disponibilità di fatto, anche mediata e tramite interposta persona, applicato per ritenere proseguita la detenzione anche dopo l'arresto.

  • Giurisprudenza sulla lettura congiunta delle sentenze di merito

    Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (Rv. 277218)

    Principio secondo cui la sentenza d'appello e quella di primo grado possono essere lette congiuntamente formando un unico corpo decisionale se l'appello si richiama alla sentenza di primo grado e adotta gli stessi criteri di valutazione della prova; utile a giustificare il rigetto del motivo relativo alla motivazione.

Massime di principio

  • La detenzione di sostanze stupefacenti può essere considerata anche in via mediata: non è necessaria la disponibilità manuale immediata, ma è sufficiente la disponibilità di fatto, anche tramite terzi o dopo l'arresto.
  • Per qualificare la continuazione tra più reati si valutano la contemporaneità, la unità di disegno criminoso, i luoghi e i quantitativi: perquisizioni diverse con quantitativi e occultamenti in luoghi diversi possono essere considerate condotte distinte.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera del materiale probatorio: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione specifici; riproporre le stesse doglianze già esaminate è causa di inammissibilità.
  • Un'ammissione parziale (es. aver riposto indumenti altrui in un mobile) non esime dalla responsabilità se la motivazione del giudice del merito, sorretta da elementi circostanziali, ritiene che la consapevolezza della natura illecita fosse comunque plausibile.
  • Per impugnare efficacemente decisioni di merito occorre affrontare puntualmente il percorso argomentativo dei giudici e indicare con precisione i motivi di illegittimità, non limitandosi a una diversa interpretazione dei fatti.

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