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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29003/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo proposto privo di specificità e comunque nuovo rispetto alle censure formulate in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per il delitto di furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era aspecifica, perché chiedeva il riconoscimento di attenuanti generiche già valutate in primo grado come equivalenti alla recidiva, senza confrontarsi con la decisione impugnata; inoltre il motivo era inedito, poiché in appello non era stata sollevata alcuna doglianza sul trattamento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 3, c.p.

    è il titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei due gradi di merito; il provvedimento di legittimità non entra nel merito della qualificazione, ma prende atto della condanna confermata

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato indirettamente attraverso la doglianza sulle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione già resa e se introduce una questione nuova

  • art. 69 c.p.

    richiamato indirettamente per il riferimento all'equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva già stabilita in primo grado

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità e la novità del motivo conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico una richiesta già esaminata o comunque non coerente con le ragioni della decisione.
  • È inammissibile la doglianza che introduce per la prima volta in cassazione una questione non dedotta nei precedenti gradi di merito, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per formulare censure nuove.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere specifica e pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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