Sentenza del 12/12/2018 n. 32089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale della differenza tra il valore nominale di crediti ceduti, pari a 267 miliardi di lire, e il prezzo di cessione, pari a 130 miliardi. La società aveva contabilizzato la differenza come perdita su crediti deducibile nell'esercizio 1987. L'Amministrazione sosteneva invece che tale differenza rappresentasse principalmente l'attualizzazione del credito, cioè gli interessi impliciti relativi al differimento delle rate, e che una perdita fiscalmente deducibile potesse sussistere soltanto se il prezzo di cessione fosse stato inferiore al valore attualizzato dei crediti. La ricorrente contestava inoltre che la Commissione tributaria regionale avesse qualificato o interpretato l'operazione in modo diverso dalla compravendita di crediti pro soluto e che avesse ritenuto già coperta da giudicato la questione sulla natura del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che, in forza della precedente sentenza di cassazione con rinvio, fosse ormai precluso rimettere in discussione la qualificazione giuridica dell'operazione. Il giudice del rinvio doveva limitarsi a verificare se il prezzo di cessione fosse inferiore al valore attualizzato dei crediti. Poiché il valore attualizzato risultava pari a circa 117,249 miliardi di lire, mentre il prezzo di cessione era di 130 miliardi, non esisteva alcuna perdita o minusvalenza deducibile. La sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la deducibilità, è stata quindi confermata.
Norme richiamate
D.L. 18 giugno 1986, n. 277, convertito nella L. 8 agosto 1986, n. 487
La perdita veniva portata dalla società incorporante in diminuzione dei propri redditi ai sensi del decreto-legge.
La normativa era invocata per consentire l'utilizzo fiscale delle perdite della società incorporata da parte della società incorporante.
D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 57, 61, comma 3, 66, comma 2 e 58
Mai si sarebbe potuto ravvisare una perdita o una minusvalenza sui crediti ceduti deducibile ai sensi dell'art. 57 qualora il prezzo di cessione fosse risultato pari o superiore al valore attualizzato dei crediti.
La perdita su crediti è deducibile solo quando il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato del credito; la differenza rispetto al valore nominale, se dovuta a interessi impliciti non ancora maturati, non costituisce una perdita.
Interpretazione del contratto conforme al senso letterale delle parole ed alla comune intenzione dei contraenti.
La società sosteneva che la cessione dovesse essere qualificata come compravendita di crediti pro soluto; la Cassazione ha ritenuto comunque preclusa la rivalutazione della qualificazione dell'operazione in sede di rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e art. 346 c.p.c.
La ricorrente denunciava la violazione delle norme sulle questioni e domande non riproposte nel giudizio di appello.
Le disposizioni sono state richiamate con riferimento alla preclusione derivante dal giudicato e dai limiti del giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
Il giudice del rinvio è vincolato non solo alla regola giuridica espressa dalla Cassazione, ma anche ai presupposti logico-giuridici e ai limiti stabiliti dalla pronuncia rescindente.
Massime di principio
- Quando un credito con pagamento differito viene ceduto a un prezzo inferiore al valore nominale, la differenza non è automaticamente una perdita deducibile: occorre prima attualizzare il credito, scorporando gli interessi impliciti non ancora maturati.
- Una perdita fiscalmente rilevante sussiste soltanto se il prezzo effettivamente incassato è inferiore al valore attualizzato del credito; se il prezzo è pari o superiore a tale valore, la differenza rispetto al valore nominale rappresenta normalmente l'effetto finanziario del differimento.
- Nel giudizio di rinvio, le parti e il giudice devono rispettare rigorosamente il principio di diritto stabilito dalla Cassazione: non è possibile riaprire questioni già decise o modificare i presupposti della precedente pronuncia.
- La qualificazione civilistica del contratto può diventare irrilevante quando la Cassazione abbia già stabilito che, in ogni caso, la questione decisiva è il confronto tra prezzo di cessione e valore attualizzato del credito.
- Per dimostrare una minusvalenza deducibile è essenziale documentare il metodo di attualizzazione, il tasso applicato, le scadenze dei crediti e il confronto matematico tra valore attualizzato e prezzo di cessione.
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