Sentenza del 09/09/2016 n. 17826 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sostenendo che la definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 12, non potesse considerarsi perfezionata con il solo pagamento della prima rata. Secondo l'Agenzia, il contribuente avrebbe dovuto versare integralmente tutte le rate entro i termini previsti dalla legge; l'omesso pagamento delle rate successive impediva quindi il perfezionamento del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha affermato che la sanatoria dei carichi di ruolo pregressi si perfeziona soltanto con il pagamento dell'intero importo dovuto e che il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima esclude l'efficacia della definizione agevolata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la definizione agevolata è subordinata al pagamento dell'intero importo dovuto, anche quando il pagamento è previsto in più rate. Il versamento della sola prima rata non perfeziona il condono.
La Corte ha ritenuto idoneo il quesito di diritto formulato dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale di un importo determinato, il beneficio normalmente si perfeziona solo con il pagamento integrale e puntuale di tutte le rate previste.
- Il pagamento della prima rata, salvo una diversa e specifica previsione normativa, non è sufficiente a rendere definitiva la sanatoria o il condono.
- Il mancato o tardivo pagamento delle rate successive può comportare la decadenza dal beneficio, con conseguente debenza dell'importo originario, nei limiti e secondo gli effetti previsti dalla normativa applicabile.
- Per valutare la validità di una definizione agevolata occorre verificare attentamente i termini di pagamento, l'importo complessivo dovuto e le conseguenze espressamente stabilite dalla legge per il pagamento incompleto o tardivo.
- La competenza amministrativa sul controllo della definizione agevolata non modifica le condizioni sostanziali previste dalla legge per il perfezionamento del beneficio.
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