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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45504/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il reclamo contro il decreto del 4/10/2021 con cui il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza di permesso premio. Due argomenti: 1) il difensore deduce che il decreto del 4/10/2021 non era stato notificato al difensore nonostante la sua nomina fosse agli atti, sostenendo che l'art. 30-bis ord. pen. dovrebbe essere interpretato in senso costituzionalmente orientato per imporre la notifica anche al difensore; 2) mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al secondo difensore (avv. Carlo De Stavola), mentre era stato notificato solo all'altro difensore (avv. Elisabetta Carfora).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Primo motivo: infondato perché l'art. 30-bis ord. pen. prevede la comunicazione al pubblico ministero e all'interessato (condannato) e non impone notifica al difensore; la giurisprudenza richiamata non impone un obbligo analogo nel procedimento per i permessi premio, essendovi una differenza normativa con l'art. 69-bis relativo alla liberazione anticipata. Secondo motivo: infondato perché l'omessa notificazione di avviso ad uno dei due difensori configura una nullità a regime intermedio sanata ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., avendo il difensore presente in udienza (avv. Carfora) non eccepito e la difesa richiamato l'istanza. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 30-bis ord. pen.

    "il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo..."

    La norma dispone la comunicazione al pubblico ministero e all'interessato (condannato) e non impone obbligo di notifica al difensore; pertanto il potere di proporre reclamo spetta soltanto al pubblico ministero e all'interessato entro 24 ore.

  • art. 69-bis ord. pen.

    "avverso l'ordinanza ... il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio"

    Nel procedimento di liberazione anticipata la norma attribuisce espressamente il potere di reclamo anche al difensore, il che giustifica l'obbligo di notificazione del provvedimento al difensore medesimo.

  • Corte cost., 26 maggio 2020, n. 113

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 30-ter, comma 7, per il termine troppo breve; ha affrontato il tema dell'esigenza di assistenza tecnica ampliando il termine per il reclamo, ma non ha imposto un obbligo generale di notifica al difensore nei procedimenti per i permessi premio.

  • Sez. U, sentenza n. 12581 del 25/02/2021 (Diletto)

    La pronuncia ha evidenziato affinità tra procedure di liberazione anticipata e permessi premio ma ha fatto leva sulla differenza normativa: laddove la legge attribuisce il potere di reclamo al difensore, questi deve essere destinatario della notifica; nel procedimento dei permessi tale potere non è attribuito al difensore.

  • art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    L'omessa comunicazione di avviso di udienza a uno dei difensori di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio che si considera sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente (o dal difensore d'ufficio se presente quest'ultimo).

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nomina del difensore d'ufficio che, se presente, avrebbe potuto eccepire la nullità in udienza; la mancata eccezione contribuisce alla sanatoria della nullità.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo ai permessi premio l'art. 30-bis prevede comunicazione al pubblico ministero e al condannato; la notifica al difensore non è obbligatoria salvo diversa previsione normativa.
  • Se la legge attribuisce espressamente il potere di impugnare anche al difensore (es. art. 69-bis per la liberazione anticipata), allora il difensore deve essere destinatario della notifica del provvedimento impugnabile.
  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza ad uno dei più difensori di fiducia è una nullità a regime intermedio sanabile ex art. 182 c.p.p. se non eccepita in udienza dal difensore presente; pertanto la presenza senza riserva di un difensore in udienza può far perdere l'opportunità di ottenere l'annullamento per tale vizio formale.
  • Le eccezioni procedurali relative a notifiche devono essere sollevate tempestivamente (in udienza): motivi aggiunti tardivamente dal difensore rischiano di essere dichiarati inammissibili o tardivi.
  • Argomentazioni costituzionali volte a estendere obblighi di notifica al difensore hanno scarse probabilità di successo se la normativa positiva non attribuisce al difensore un potere di impugnazione; per tutelarsi, è utile iscrivere formalmente la nomina del difensore e sollecitare per iscritto la notifica dei provvedimenti.

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