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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10413/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro più componenti dell'organo amministrativo di una società poi fallita. Il ricorrente principale era stato condannato, in solido con altri amministratori, al risarcimento dei danni per avere proseguito l'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, rappresentata dalla riduzione del capitale sotto il minimo legale, senza limitarsi ad atti conservativi del patrimonio. La Corte di appello aveva confermato la condanna ritenendo non rilevanti le ragioni del ritardo nell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla causa di scioglimento e insussistenti errori nella quantificazione del danno. Con il ricorso per cassazione il ricorrente principale ha denunciato la violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., sostenendo che la mera prosecuzione dell'attività non integrerebbe automaticamente responsabilità e che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare l'imputabilità del ritardo nell'adempimento degli obblighi conseguenti alla causa di scioglimento, trasformando la responsabilità in oggettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fondato la responsabilità non sul ritardo nell'accertamento della causa di scioglimento, ma sulla violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni dopo il verificarsi della causa di scioglimento, in violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. La censura quindi non coglieva la ratio decidendi. È stata inoltre rilevata la mancanza di specificità della doglianza nella parte in cui sembrava contestare la valutazione di merito circa la prosecuzione non conservativa della gestione. Quanto agli altri ricorsi, quello di Francesco Pepe è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni sostanziali. Il ricorso di Giovanni Di Rienzo è stato accolto solo sul terzo motivo, relativo agli effetti di una transazione intervenuta con due condebitori solidali: la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale punto e rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per verificare l'incidenza della transazione sul debito residuo. Il primo motivo di Di Rienzo è stato rigettato e il secondo dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2485 c.c.

    gli amministratori devono senza indugio accertare la causa di scioglimento e depositare la dichiarazione presso il registro delle imprese

    in presenza di una causa di scioglimento gli amministratori hanno l'obbligo immediato di accertamento e pubblicità della relativa dichiarazione.

  • art. 2486 c.c.

    gli amministratori possono proseguire nella gestione della società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale

    dopo il verificarsi della causa di scioglimento è vietato compiere nuove operazioni non conservative; la responsabilità discende dalla violazione di tale limite.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la responsabilità dell'amministratore; la Corte non ne fonda la decisione, limitandosi a rilevare l'erroneità della censura rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 146 legge fall.

    il curatore può esercitare l'azione di responsabilità nell'interesse della massa fallimentare.

  • art. 2394 c.c.

    richiamato in tema di azione dei creditori sociali e decorrenza della prescrizione.

  • art. 2395 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità verso il singolo socio o terzo.

  • art. 2949 c.c.

    termine prescrizionale quinquennale dell'azione di responsabilità.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile in termini di conseguenza immediata e diretta.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale criterio di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato in tema di obbligazioni solidali.

  • art. 1304 c.c.

    richiamato per gli effetti della transazione conclusa da uno dei condebitori solidali nei confronti degli altri.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato per qualificare e regolare la transazione tra creditore e alcuni coobbligati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale nei soli casi di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori possono compiere solo atti di gestione funzionali alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; la prosecuzione di nuove operazioni in violazione di tale limite fonda responsabilità risarcitoria verso la società e gli altri soggetti tutelati.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la responsabilità sulla violazione del divieto di nuove operazioni, è inammissibile il motivo che attacca soltanto il diverso profilo del ritardo nell'accertamento della causa di scioglimento.
  • In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, la decorrenza della prescrizione è, in linea generale, presunta coincidere con la dichiarazione di fallimento, salvo prova contraria dell'amministratore che dimostri una percepibilità anteriore dell'insufficienza patrimoniale.
  • L'individuazione del momento in cui lo stato di incapienza patrimoniale sia divenuto oggettivamente percepibile è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La quantificazione del danno da prosecuzione non conservativa dell'attività sociale in presenza di causa di scioglimento può essere compiuta con criterio equitativo, ma la censura in cassazione deve essere specifica e deve indicare chiaramente gli elementi di fatto che renderebbero errata la liquidazione.
  • La transazione stipulata dal creditore con uno dei condebitori solidali può incidere sul debito residuo degli altri solo secondo le regole dell'obbligazione solidale: occorre verificare se quanto versato sia almeno pari alla quota ideale del condebitore che ha transatto, poiché in tal caso la riduzione del residuo opera fino a tale importo o secondo la quota stessa.
  • L'effetto estintivo o riduttivo del pagamento eseguito da alcuni condebitori in base a una transazione è una mera difesa rilevabile anche in sede di legittimità, purché il relativo fatto risulti comunque provato.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàGiudicato

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