Cassazione Penale, Sentenza n. 30719/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro "genetico" emesso dal G.i.p. il 18/01/2023. Il ricorso deduceva: incompetenza territoriale (ricorrente e società con residenza/sede in provincia di Siracusa), mancata traduzione in italiano dei documenti provenienti dalla Germania (contestando così il fumus commissi delicti e la condizione di procedibilità), difetto di sottoscrizione della querela della società tedesca, e presunta litispendenza/archiviazione del procedimento nello Stato estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione e di interesse: il difensore non era munito della procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p. per proporre il gravame in nome della LMN s.r.l., e la impugnazione proposta da Naro "in proprio" è inammissibile per difetto di interesse (non essendo titolare del bene sequestrato). Per tali motivi i motivi di merito non sono stati esaminati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende quale sanzione pecuniaria per la colpa che ha determinato l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 100, comma 1 e 3 cod. proc. pen.
È richiesta procura speciale per il difensore delle parti private per proporre impugnazioni nei successivi gradi; la mancanza di tale procura rende inammissibile l'impugnazione e non è sanabile se non rilasciata prima o con la procura iniziale espressa.
art. 324 (funzione del riesame)
Il riesame davanti al Tribunale è il rimedio contro il decreto di sequestro; la decisione del riesame impugnata è stata oggetto del ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di norme processuali a pena di nullità; la Corte ha tuttavia escluso l'esame per ragioni di ammissibilità formale.
Riferito dal ricorrente in relazione alla mancata traduzione in italiano di documenti stranieri; la Corte sottolinea che questioni relative alla documentazione estera possono incidere sulla valutazione del fumus ma non sono state esaminate per inammissibilità formale.
art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La Corte precisa che la norma civilistica che consente la regolarizzazione della rappresentanza non trova applicazione per sanare la mancanza di procura speciale in sede penale per il ricorso per cassazione.
In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali; rilevata anche la colpa nella proposizione del gravame, è disposta la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., sent. 13/06/2000, n.186
Richiamata per il principio che la colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o vizianti può comportare sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Verificare sempre che il difensore sia munito della procura speciale richiesta per compiere specifici atti impugnatori nei gradi successivi: l'assenza di tale procura determina inammissibilità non sanabile dell'impugnazione.
- Solo la parte con interesse diretto (es. proprietario del bene sequestrato) è legittimata a impugnare per ottenere la restituzione: altri soggetti devono dimostrare interesse specifico.
- I documenti stranieri rilevanti per la procedura dovrebbero essere tradotti in italiano e prodotti secondo le norme processuali per evitare contestazioni sulla loro efficacia probatoria o sulla condizione di procedibilità.
- Gli aspetti di merito (competenza territoriale, litispendenza, archiviazione all'estero, mancanza di sottoscrizione di atti esteri) possono essere rilevanti, ma non saranno esaminati se il ricorso è inammissibile per vizi formali di rappresentanza o interesse.
- La proposizione di ricorsi senza le necessarie cautele formali può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa: valutare la correttezza formale prima di impugnare.
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