Ordinanza n. 437/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per la riassunzione della causa incardinata dinanzi al Tribunale di Cosenza (R.G. N. 1301/2023) a seguito della sentenza n. 2296/2024, pubblicata in data 10.12.2024, emessa dal Tribunale di Cosenza, per il riconoscimento dell’adeguamento del prezzo di appalto in relazione ai lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno presso l’Istituto tecnico per il turismo di Acquappesa (CS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della stazione appaltante che ha riconosciuto l’adeguamento del prezzo dell’appalto in misura inferiore a quella richiesta sulla base del prezziario regionale straordinario
Esito
La controversia
La società aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto della Provincia di Cosenza per lavori di demolizione e ricostruzione di un muro di sostegno presso un istituto tecnico, stipulando il contratto il 21 ottobre 2021 e ultimando i lavori il 10 agosto 2022. In seguito all’incremento eccezionale dei prezzi, chiedeva l’applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 e iscriveva riserva sul terzo stato di avanzamento lavori. Dopo l’approvazione da parte della Regione Calabria del prezziario straordinario infrannuale 2022, la stazione appaltante riconosceva l’adeguamento, ma lo quantificava in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dall’impresa. La società chiedeva quindi al Tribunale ordinario l’accertamento del diritto al pagamento di euro 393.197,98, o della diversa somma dovuta, oltre interessi. Il Tribunale di Cosenza dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la società riassumeva la causa davanti al TAR. Il TAR, rilevata d’ufficio la possibile sussistenza di un conflitto negativo di giurisdizione, osservava che la controversia non riguardava una revisione prezzi rimessa a valutazioni discrezionali della stazione appaltante, ma l’applicazione obbligatoria e automatica del meccanismo legale previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, con parametri predeterminati dai prezziari aggiornati. La ricorrente deduceva, pertanto, una pretesa patrimoniale di adempimento contrattuale relativa al quantum del corrispettivo.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della pretesa economica. Ha condiviso l’orientamento più recente secondo cui la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di revisione dei prezzi presuppone la permanenza di una posizione di supremazia della pubblica amministrazione e l’esercizio, anche indiretto, di un potere pubblicistico. Quando, invece, la disciplina determina puntualmente l’an e il quantum della prestazione dovuta, la posizione dell’appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. Secondo il Collegio, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 introduce un adeguamento straordinario, obbligatorio e automatico, ancorato a parametri legislativi e ai prezziari regionali, senza margini di discrezionalità amministrativa; esso non costituisce revisione prezzi in senso stretto, funzionale al riequilibrio del sinallagma, ma incide sul corrispettivo dovuto nella fase esecutiva del contratto. Ritenendo quindi sussistente la giurisdizione ordinaria e non quella amministrativa, il TAR ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha sospeso il giudizio e disposto la trasmissione degli atti. Le spese non sono state disciplinate nel merito.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 17 maggio 2022, n. 50
lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite “è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”
La disposizione prevede un meccanismo straordinario, obbligatorio e automatico di adeguamento del corrispettivo, fondato su parametri predeterminati e privo di margini di discrezionalità amministrativa.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
“controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative”
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di revisione dei prezzi non copre ogni controversia relativa all’adeguamento del corrispettivo, ma richiede l’esercizio di un potere pubblicistico e la permanenza di una posizione di supremazia della pubblica amministrazione.
Consente al giudice amministrativo di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione quando ritenga che la controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria.
Impone la sospensione del processo nelle more della definizione della questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione.
È stato applicato per consentire alle parti di discutere oralmente la questione di giurisdizione rilevata d’ufficio.
Massime di principio
- La controversia sull’adeguamento del corrispettivo di un appalto pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa dell’appaltatore riguarda l’applicazione di un meccanismo legale automatico che determina l’an e il quantum dovuti mediante parametri predeterminati, senza margini di valutazione discrezionale della stazione appaltante.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di revisione dei prezzi presuppone che la pubblica amministrazione conservi una posizione di supremazia e debba esercitare un potere pubblicistico nella determinazione della debenza o della misura della revisione; in assenza di tale potere, prevale la natura paritetica del rapporto contrattuale e la giurisdizione ordinaria.
- L’adeguamento straordinario e obbligatorio previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, fondato sui prezziari aggiornati e applicabile anche in deroga alle clausole contrattuali, non coincide con la revisione prezzi in senso stretto volta al riequilibrio del sinallagma, ma costituisce una disciplina legale del corrispettivo nella fase esecutiva dell’appalto.
- Quando il giudice amministrativo ritenga, dopo la riassunzione della causa, che la controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, deve sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e sospendere il processo fino alla decisione sulla giurisdizione.
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