Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33278/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia originava da un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un contratto qualificato dall'Ufficio come locazione di un terreno destinato all'installazione di un impianto fotovoltaico, poi riqualificato come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo, ritenendo compatibili con lo schema della locazione le clausole sull'attribuzione della proprietà dell'impianto fotovoltaico al conduttore in caso di scioglimento anticipato e al locatore alla scadenza naturale, anche alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, ma in prossimità dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e debitamente accettata e sottoscritta dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha altresì escluso qualsiasi provvedimento sulle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia, e ha ritenuto non applicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la definizione per estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale ed è accettata e sottoscritta dalla controparte; in tal caso il procedimento si estingue.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di accettazione della rinuncia non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La previsione sul raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 la disciplina del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione e, pertanto, non attiva il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente nei casi tipizzati dalla legge.
  • Quando la rinuncia è accettata dalla controparte, non occorre provvedere sulle spese di lite nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.