Cassazione Penale, Ordinanza n. 06907/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, lo aveva ritenuto responsabile di più reati, assolvendo però dal capo di rapina. Il ricorso deduceva, come primo motivo, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata perché formulata in modo generico, senza specifiche ragioni di diritto e di fatto. Ha rilevato che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto il giudice aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale per il reato base di falsità, aveva applicato la riduzione per le attenuanti generiche richiesta dalla difesa e un aumento contenuto per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla riduzione per il rito. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, indicata in dispositivo in euro tremila, mentre nella parte motiva si fa riferimento a euro 1000,00 come importo reputato equo. La decisione non ha inciso in senso favorevole sulla responsabilità già affermata in appello per i reati residui, né sulla pena già determinata nei gradi di merito.
Norme richiamate
Richiamato solo come capo di imputazione per il quale l'imputato era stato assolto in appello; non oggetto della decisione di legittimità nel merito.
Indicata come fattispecie per cui è stata applicata la continuazione; la pena per tale reato ha determinato un aumento di due mesi ritenuto non significativo e non bisognoso di particolare motivazione.
Indicato come reato base da cui il giudice di merito ha preso le mosse nella determinazione della pena, partendo dal minimo edittale di un anno.
Richiamato quale criterio generale per la graduazione della pena rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato quale parametro per la commisurazione della pena, insieme all'art. 132 c.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla mera eccessività della pena è inammissibile se si risolve in deduzioni generiche e non sorrette da specifiche ragioni di diritto o di fatto.
- La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e va censurata solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il giudice di merito determina la pena partendo dal minimo edittale, applica le riduzioni richieste dalla difesa e contiene l'aumento per continuazione in misura non apprezzabile, la motivazione può ritenersi sufficiente senza ulteriori approfondimenti analitici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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