Sentenza n. 749/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- (notificata in data -OMISSIS-) emessa dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio tecnico del Comune di Cumiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a case mobili, container e tettoia privi di titolo edilizio, con preannuncio dell'acquisizione dell'area in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con un'unica censura articolata in più profili. Ha contestato l'erronea qualificazione delle opere come interventi di nuova costruzione, sostenendo che alcuni manufatti fossero preesistenti all'acquisto del fondo, precari, di trascurabile impatto e non incorporati stabilmente al suolo, oltre che destinati a un'abitazione temporanea. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione quanto alla quantificazione dell'area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale, lamentando anche la possibile creazione di un lotto intercluso. Ha invocato la mancata ponderazione tra interesse pubblico e interessi privati, richiamando il principio di proporzionalità derivante dall'art. 8 CEDU in relazione all'unica abitazione familiare. Ha inoltre lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le case mobili, i container e la tettoia, considerati nel loro complesso e destinati allo stabile utilizzo abitativo o a funzioni serventi, costituiscano interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), e in particolare della lett. e.5), d.P.R. 380/2001, soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto. La mancanza di incorporazione permanente al suolo e la dedotta precarietà non sono risultate decisive, poiché le opere erano utilizzate stabilmente, come confermato dalla residenza, dagli allacci e dal pagamento della tassa sui rifiuti. La sanzione demolitoria può essere rivolta al proprietario attuale, anche se diverso dall'autore dell'abuso; la dedotta preesistenza di parte dei manufatti non è stata provata. L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere e l'indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico, anche a distanza di tempo dalla realizzazione e in assenza di un affidamento tutelabile. Il principio di proporzionalità e il richiamo all'art. 8 CEDU non incidono, in questa fase, sulla legittimità dell'ordine demolitorio, trattandosi di potere vincolato; eventuali esigenze di mitigazione possono rilevare nella successiva fase esecutiva. Quanto all'acquisizione, il TAR ha ritenuto intelligibile la superficie degli abusi, complessivamente superiore a 114 mq, e la planimetria allegata, pur senza un calcolo analitico, idonea a rendere comprensibile l'area eventualmente acquisibile. Il ricorrente non ha fornito un computo alternativo né prova della preesistenza dei manufatti. La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata respinta perché l'ordine di demolizione è atto doveroso e vincolato e l'eventuale annullamento per il vizio formale avrebbe condotto all'adozione di un provvedimento di identico contenuto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e) ed e.5), d.P.R. 380/2001
"interventi di nuova costruzione"; "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee..."
Le case mobili, i container e le altre strutture utilizzate stabilmente come abitazioni o depositi rientrano negli interventi di nuova costruzione, salvo le ipotesi normative di temporaneità o di collocazione in strutture ricettive autorizzate.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
Gli interventi di nuova costruzione richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire.
Il potere repressivo edilizio è vincolato e impone l'adozione delle misure ripristinatorie in presenza dei relativi presupposti.
"ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione"
L'ordine di rimozione o demolizione può essere rivolto indifferentemente al proprietario attuale e al responsabile dell'abuso; la sanzione ha natura ripristinatoria e persegue l'eliminazione delle conseguenze dell'abuso.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"
L'acquisizione riguarda il bene, l'area di sedime e quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva; la planimetria può essere sufficiente a rendere comprensibile l'area, anche senza un calcolo analitico, se le opere e le superfici sono chiaramente individuate.
La comunicazione di avvio non è necessaria quando il provvedimento repressivo è doveroso e vincolato e l'apporto partecipativo non potrebbe modificarne il contenuto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non determina l'annullabilità dell'atto quando, per la natura vincolata del provvedimento e l'incontestabilità dei presupposti, è evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio non attribuisce un diritto assoluto a conservare o occupare un immobile abusivo; il principio di proporzionalità può assumere rilievo nella fase esecutiva, non sulla legittimità dell'ordine demolitorio vincolato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Massime di principio
- Le case mobili, i container e le altre strutture leggere o prefabbricate utilizzate stabilmente come abitazioni, depositi o magazzini costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire; la mancata incorporazione permanente al suolo non esclude tale qualificazione quando risulti una destinazione stabile e non meramente temporanea.
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è una sanzione ripristinatoria vincolata che può essere ingiunta al proprietario attuale, anche se non autore dell'abuso e anche se l'abuso risale a epoca anteriore all'acquisto, salvo prova della diversa consistenza dei manufatti o di circostanze rilevanti.
- L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e indica l'assenza del titolo edilizio; non occorre una specifica ponderazione di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica, neppure se l'ordine è adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso.
- Il principio di proporzionalità e l'art. 8 CEDU non condizionano, di regola, la legittimità dell'ordine demolitorio, che è esercizio di potere vincolato; eventuali esigenze di mitigazione dell'impatto sull'abitazione familiare possono essere valutate nella successiva fase di esecuzione d'ufficio.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'ordine di demolizione quando l'atto è doveroso e vincolato, i presupposti fattuali sono incontestati e l'amministrazione sarebbe comunque tenuta ad adottare un provvedimento di identico contenuto.
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