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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33030/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti, destinatari di un atto di precetto per il pagamento di una somma fondata su un titolo esecutivo costituito da atto pubblico di mutuo fondiario, avevano proposto opposizione all'esecuzione. L'opposizione era stata accolta in primo grado, ma la Corte di appello l'aveva rigettata. In sede di legittimità i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non è riportato nel testo: dalla decisione emerge solo che la Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC il 6 giugno 2019, sicché il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso scadeva il 5 agosto 2019; il ricorso, invece, era stato notificato solo il 5 settembre 2019. La Corte ha inoltre escluso la sospensione feriale dei termini, perché la controversia rientrava in materia di esecuzione forzata e, in particolare, di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tardivo il ricorso perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine breve decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e, più in generale, alle controversie in materia esecutiva previste dal codice di rito.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito delle censure.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può far sorgere l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
  • In materia processuale, la qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione è decisiva anche ai fini del regime dei termini, perché esclude la sospensione feriale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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