Cassazione Civile, Ordinanza n. 11418/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Nel fallimento di una società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, la società finanziaria originaria aveva chiesto tardivamente l'ammissione al passivo per canoni insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un bene immobile. La domanda era stata rigettata dal giudice delegato per asserita mancanza di data certa del contratto di leasing e, inoltre, perché l'esecuzione del contratto risultava sospesa ai sensi degli artt. 72 e 72-quater l.fall. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata la data certa del leasing e irrilevante la menzione del contratto nell'atto pubblico di compravendita dell'immobile. In cassazione il cessionario del credito ha dedotto: 1) violazione degli artt. 72 e 72-quater l.fall., dell'art. 2704 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la pendenza del rapporto di leasing alla data del fallimento comportasse l'opponibilità del contratto e che il giudice avesse omesso di considerare un precedente giudicato esterno formatosi in altra causa, nel quale era stata accertata la sospensione del contratto; 2) violazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che le dichiarazioni contenute nell'atto pubblico di compravendita e nella nota di trascrizione, nelle quali si affermava la contestuale stipulazione del leasing, facessero piena prova della data del contratto; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 144 TUSG in tema di condanna alle spese in favore dell'Erario.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso per quanto di ragione, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto inammissibili alcune censure del primo motivo nella parte in cui miravano a contestare la motivazione del provvedimento impugnato o a introdurre una rivalutazione del materiale probatorio, ma ha accolto la censura relativa al contrasto tra il decreto impugnato e il precedente giudicato esterno, rilevabile d'ufficio, che aveva accertato la pendenza del rapporto di leasing e la conseguente sospensione ex artt. 72 e 72-quater l.fall. Ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico riguarda solo gli elementi estrinseci dell'atto e non si estende al contenuto delle dichiarazioni rese davanti al notaio, le quali possono essere contrastate con ogni mezzo; nel caso concreto, le dichiarazioni nell'atto di compravendita e nella nota di trascrizione potevano quindi valere come elementi idonei a dimostrare aliunde la certezza della data ai sensi dell'art. 2704 c.c. Il decreto del Tribunale di Patti è stato quindi cassato con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione per nuovo esame sulla data certa del contratto di leasing, fermo restando che il rapporto era pendente, e per le ulteriori questioni assorbite; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata richiamata come norma sul sindacato di legittimità per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma alcune censure sono state ritenute inammissibili perché tendevano a una rivalutazione del merito o a contestazioni estranee al provvedimento impugnato.
Richiamato insieme all'art. 72-quater l.fall. per affermare che, in presenza di un contratto di leasing pendente alla data del fallimento, l'esecuzione del contratto è sospesa sino alla scelta del curatore.
Richiamato per desumere la pendenza del rapporto di leasing alla data della dichiarazione di fallimento e la sospensione dell'esecuzione del contratto.
È la norma sulla data certa: il giudice del rinvio deve verificare se il contratto di leasing abbia acquisito data certa anche per facta concludentia o per elementi documentali esterni, come l'atto di compravendita e la nota di trascrizione.
Richiamato nel contesto delle censure di legittimità, senza autonomo rilievo decisivo; la Corte ha valutato le doglianze alla luce dei limiti del sindacato di cassazione.
L'efficacia probatoria dell'atto pubblico è stata limitata agli elementi estrinseci dell'atto, non estendendosi al contenuto delle dichiarazioni rese davanti al pubblico ufficiale.
Richiamato con riferimento alla condanna alle spese, ma il motivo è stato assorbito.
art. 144 TUSG
Richiamato in relazione alla condanna alle spese in favore dell'Erario, ma la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- In tema di opposizione allo stato passivo fondata su un contratto di leasing, la pendenza del rapporto alla data del fallimento è un dato rilevante e, se già accertata con giudicato esterno, deve essere considerata anche d'ufficio nel nuovo giudizio.
- Il giudicato esterno formato su un accertamento incidentale o principale rilevante ai fini della pendenza del rapporto contrattuale vincola il giudice successivo quando attenga al medesimo rapporto e sia logicamente incompatibile con una diversa soluzione.
- L'efficacia probatoria dell'atto pubblico è limitata alla provenienza del documento, alla data, al luogo e alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale come fatti compiuti innanzi a lui; non copre invece la verità intrinseca del contenuto dichiarativo, che può essere provata o contestata con ogni mezzo.
- Ai fini della data certa ex art. 2704 c.c., il giudice può valorizzare elementi documentali esterni e altre risultanze idonee a dimostrare che il documento esisteva in data anteriore al fallimento.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, mirano in realtà a una nuova valutazione del merito o di atti non decisivi rispetto al provvedimento impugnato.
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