Cassazione Penale, Ordinanza n. 36502/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari con rito abbreviato, ex art. 442 c.p.p., per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, alla pena ritenuta di giustizia. Ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello aveva escluso la lieve entità considerando il quantitativo detenuto, pari a 76,5 grammi di cocaina dai quali erano ricavabili 367 dosi, il rinvenimento contestuale di materiale per il confezionamento e la disponibilità di 1.345 euro in contanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura riproponeva profili già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con motivazione logica e coerente. In applicazione dei criteri di valutazione globale della fattispecie di lieve entità, la decisione di merito aveva considerato gli elementi ostativi e il loro significato complessivo, ritenendoli indicativi di un’attività svolta professionalmente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
La valutazione della lieve entità richiede l’esame di tutti gli aspetti normativamente rilevanti e una motivazione che espliciti perché, nel caso concreto, alcuni elementi prevalgono sugli altri.
Gianvito Pedone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Bari di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia.
La norma è richiamata per indicare che la condanna di primo grado era stata pronunciata all’esito del rito abbreviato.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Gianvito Pedone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 gennaio 2026 di conferma della sentenza del Tribunale di Bari di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia.
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; il ricorso riguardava in particolare la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità.
Massime di principio
- Per affermare o negare la lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve valutare tutti gli aspetti normativamente rilevanti e motivare le ragioni per cui attribuisce prevalenza a determinati elementi.
- La motivazione sull’esclusione della lieve entità deve spiegare non soltanto perché un elemento ostativo abbia rilievo nel caso concreto, ma anche perché la sua carica negativa non risulti bilanciata dagli altri elementi che, considerati isolatamente, potrebbero indicare una minore offensività.
- La valutazione globale può fondare l’esclusione della lieve entità su elementi quali il quantitativo di sostanza, il numero di dosi ricavabili, il materiale per il confezionamento e la disponibilità di denaro contante, quando nel loro insieme siano indicativi di un’attività svolta professionalmente.
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