Cassazione Penale, Sentenza n. 17903/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2022 che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 275 e 125 c.p.p., lamentando la genericità e l'incoerenza della motivazione del Tribunale nella parte in cui si ritiene che solo la misura custodiale degli arresti domiciliari possa efficacemente prevenire il pericolo di reiterazione: secondo la difesa la motivazione si limiterebbe a richiamare una generica inclinazione a delinquere senza fornire argomentazioni specifiche richieste dalla Cassazione con la precedente declaratoria di annullamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica: gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione telefonica e telematica con persone diverse dalle conviventi, sono idonei a impedire la reiterazione perché dalle indagini risultano contatti dell'indagato con un complice tramite applicativi (Telegram, Signal) e la disponibilità telematica a concorrere nel trasporto di stupefacente. Inoltre il Tribunale ha osservato che misure non custodiali (obbligo di dimora, di presentazione) consentirebbero all'indagato di svolgere nuovamente l'attività di spedizioniere al porto di Salerno, luogo in cui si sono realizzate le condotte contestate. Per questi motivi la Corte ha dichiarato infondato il motivo, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Artt. 81, comma 2; 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 4; 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Norme sostanziali richiamate per descrivere i reati contestati (concorso e fattispecie in materia di stupefacenti); la sentenza le riporta come oggetto dell'indagine e della misura cautelare applicata.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione, poiché la motivazione del Tribunale è risultata adeguata e non generica.
Richiamata a supporto della censura sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto applicata correttamente la normativa che richiede adeguata indicazione delle ragioni della misura.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017)
Principi richiamati: la scelta della misura è giudizio di merito che richiede una prognosi fondata su elementi specifici; il sindacato di legittimità è limitato al controllo della correttezza e della non manifesta illogicità della motivazione, senza rimettere in discussione lo spessore degli indizi o le valutazioni di fatto dei giudici di merito.
Massime di principio
- Il giudice che applica una misura cautelare deve motivare specificamente perché le misure non custodiali sarebbero insufficienti: la mera affermazione di "inclinatione a delinquere" è insufficiente se non supportata da elementi concreti.
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti necessari non solo per la restrizione della libertà di movimento ma anche per il divieto di comunicazione telefonica e telematica, quando le indagini dimostrano l'uso di tali strumenti per la commissione dei reati.
- Il sindacato di legittimità della Cassazione è limitato alla verifica della logicità e sufficienza della motivazione: non è ammessa una riconsiderazione dei fatti o una nuova valutazione del peso degli indizi.
- Se l'attività professionale dell'indagato (es. spedizioniere con accesso al porto) è funzionale all'agevolazione del reato, misure che consentano la prosecuzione di tale attività possono risultare inadeguate a prevenire il rischio di reiterazione.
- Nelle impugnazioni è efficace contestare la motivazione solo se si dimostra che manca un nesso logico tra i fatti accertati e la scelta della misura; critiche generiche alla motivazione sono normalmente respinte.
- La conferma della misura cautelare comporta, in caso di rigetto del ricorso, anche la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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