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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34831/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 20 maggio 2026 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la sua istanza di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze. Ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avesse valutato adeguatamente, nella loro connessione, gli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso e avesse attribuito irragionevole prevalenza alla distanza temporale tra i fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell’esecuzione non presentasse lacune: l’intervallo superiore a un anno, in assenza di ulteriori condotte analoghe nel periodo, rendeva labili gli altri elementi rispetto alla prova della preordinazione dei reati. Le doglianze proponevano soltanto un dissenso e una lettura alternativa di elementi già valutati, mentre l’accertamento della preordinazione poteva plausibilmente ritenersi non dimostrato. La Corte ha inoltre precisato che non può essere riconosciuta la continuazione sulla base del dubbio circa l’esistenza dell’identità del disegno criminoso e che la Cassazione non può sostituire la propria valutazione degli elementi fattuali a quella del giudice di merito, quando la motivazione supera il controllo di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, irragionevolmente dando prevalenza alla distanza temporale tra i fatti da avvincere ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

    La disposizione è indicata quale parametro della dedotta violazione di legge; la Corte dichiara inammissibile la doglianza perché il ricorso esprime dissenso rispetto alla valutazione fattuale compiuta dal giudice dell’esecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa; non consente una nuova valutazione degli elementi materiali e fattuali.

  • art. 81 c.p.

    che poteva, quindi, plausibilmente ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);

    Il riconoscimento della continuazione richiede che l’identità del disegno criminoso e l’originaria progettazione dei reati risultino dimostrate; il dubbio sulla loro esistenza non è sufficiente, anche in ragione dell’incidenza sulla certezza del giudicato relativo alla pena.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la dimostrazione dell’identità del disegno criminoso e dell’originaria progettazione dei reati; non può fondarsi sul mero dubbio circa la loro sussistenza.
  • La distanza temporale tra i fatti, soprattutto se nel periodo intermedio non risultano condotte analoghe, può essere valutata dal giudice dell’esecuzione come elemento che indebolisce la prova della preordinazione, senza che ciò determini di per sé un vizio di motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione il controllo sulla motivazione non comporta una nuova valutazione degli elementi materiali e fattuali: una diversa lettura delle prove o il mero dissenso dalla valutazione del giudice di merito non sono sufficienti, se la motivazione è giuridicamente apprezzabile, non manifestamente illogica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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