Cassazione Penale, Sentenza n. 12768/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentato furto e, in particolare, censura per: 1) diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) per presunta valutazione errata di precedenti e di continuità; 2) riconoscimento della recidiva specifica ritenuta dal giudice d'appello a seguito dell'appello del P.M.; 3) revoca della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), ritenuta illegittima in relazione alla precedente condanna. Inoltre istanza di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e del d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e inammissibile nelle parti indicate. Sul primo punto ha ritenuto che la motivazione del diniego dell'art. 131-bis fosse corretta: il carattere abituale del comportamento è stato valutato sulla base di precedenti della stessa indole, anche se non definitivi al momento del primo giudizio, e la pluralità dei reati in continuazione non impedisce di considerare la serie come indice di serialità ostativa all'esimente. Sul secondo punto ha confermato che la recidiva specifica è stata motivatamente riconosciuta senza automatismi; il tempo intercorso tra i reati non escludeva la recidiva. Sul terzo punto il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso ha criticato solo una delle due autonome ragioni (esistenza del precedente) su cui si fondava la revoca della sospensione condizionale, ignorando la prognosi sfavorevole sul futuro comportamento utilizzata dalla Corte territoriale. Infine, è stata respinta l'istanza di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità per incompetenza procedurale (la domanda doveva essere proposta al giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato).
Norme richiamate
L'art. 131-bis può essere escluso quando emergono elementi di "abitualità" del comportamento: il giudice può considerare, ai fini dell'ostatività, anche reati non ancora definitivi o commessi successivamente; la pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente il riconoscimento dell'esimente ma può costituire indice di serialità ostativo
La revoca della sospensione condizionale può essere motivata non solo dall'esistenza di una precedente condanna ma anche da una prognosi negativa sul futuro comportamento; la Corte di legittimità richiede la specificità del motivo di impugnazione se più ragioni autonome hanno portato alla revoca
Il vizio di cui all'art. 606 lett. b) riguarda la violazione o errata interpretazione della legge penale; la Corte ricorda il confine tra vizio di diritto e censure in fatto o di motivazione, queste ultime inammissibili sotto il profilo della violazione di legge se consistono in mera critica motivazionale
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità in casi stabiliti; tuttavia, per procedimenti già pendenti davanti alla Corte di Cassazione all'entrata in vigore delle norme sul lavoro di pubblica utilità (d.lgs. n.150/2022), la domanda di esecuzione del provvedimento sostitutivo deve essere presentata al giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato
Norma regolamentare sulle procedure attuative del lavoro di pubblica utilità; applicazione subordinata alle modalità procedurali previste per i procedimenti pendenti (domanda al giudice dell'esecuzione dopo il giudicato)
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa se emerge carattere abituale: il giudice può valutare precedenti anche non definitivi e reati commessi successivamente come elementi ostativi
- La pluralità di reati unificati in continuazione non comporta automaticamente il diniego dell'art. 131-bis; serve una valutazione complessiva, ma la serialità può comunque ostare all'applicazione dell'esimente
- Il riconoscimento della recidiva specifica richiede motivazione concreta; non è sufficiente la mera esistenza di un precedente, ma il giudice può ritenere la recidiva anche se il tempo intercorso è limitato, valutando la natura e la continuità degli illeciti
- La revoca della sospensione condizionale può fondarsi su più ragioni autonome (precedenti e prognosi negativa); in cassazione è inammissibile contestare soltanto una delle ragioni quando entrambe sono decisive
- Le censure che mirano a criticare la ricostruzione fattuale o la motivazione sono, di regola, inammissibili come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.; devono essere prospettate come vizio di motivazione o prova
- Le istanze di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità devono essere proposte secondo le modalità procedurali previste (di regola al giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme)
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