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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16942/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di vicinato tra due immobili confinanti, uno dei quali era stato concesso in locazione finanziaria a una società. I proprietari dell'immobile confinante agivano per ottenere il ripristino di tre aperture praticate sul muro del fabbricato vicino, sostenendo che fossero state modificate rispetto allo stato originario e in violazione di un accordo transattivo del 23 dicembre 1992, oltre al risarcimento dei danni. La società utilizzatrice contestava la propria legittimazione passiva e negava la violazione dell'accordo, sostenendo che la transazione consentisse l'ampliamento delle luci con determinate caratteristiche; in via riconvenzionale chiedeva anche l'accertamento di una servitù di luce irregolare e, in subordine, la manleva da parte della concedente. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di ripristino, respingendo quella risarcitoria e compensando le spese di primo grado. In appello la società lamentava: 1) il difetto di legittimazione passiva; 2) l'erronea interpretazione della transazione del 1992, che a suo dire avrebbe consentito l'uso di vetri idonei a garantire riservatezza e luce, non la conservazione del vetrocemento; 3) l'illegittima condanna alle spese di consulenza tecnica d'ufficio e, in sostanza, il nuovo regolamento delle spese di primo grado nonostante la loro compensazione. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione e confermava la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione della transazione e la violazione degli artt. 91 e 324 c.p.c. per la modifica d'ufficio delle spese del primo grado in assenza di appello incidentale sul relativo capo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo plausibile e non censurabile in sede di legittimità l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la transazione escludeva la sostituzione del vetrocemento con un infisso stabile, anche se in vetro retinato, poiché il vetrocemento è assimilabile a un muro e le censure della ricorrente si risolvevano in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice d'appello, in caso di mera conferma della sentenza impugnata, non può modificare d'ufficio la regolazione delle spese di primo grado se quel capo non è stato specificamente impugnato con appello incidentale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha annullato la statuizione di condanna alle spese del primo grado, ripristinando la compensazione disposta dal Tribunale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per un terzo e la ricorrente è stata condannata a rifondere i residui due terzi ai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge nell'interpretazione del contratto e nella regolazione delle spese.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    criteri ermeneutici del contratto richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce che in cassazione occorre specificare il canone asseritamente violato e che non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione plausibile.

  • art. 901 c.c.

    richiamato per qualificare le aperture come luci e per ribadire che il vetrocemento, per caratteristiche assimilabili al muro, non integra una luce tecnica soggetta alle limitazioni ordinarie.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato contro la condanna alle spese; la Corte afferma che il capo sulle spese del primo grado può essere modificato d'ufficio solo in caso di riforma della sentenza e non di mera conferma.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato a sostegno del consolidamento del capo non impugnato relativo alle spese di primo grado.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, annullando la statuizione sulle spese di primo grado perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale richiamata in apertura della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sull'interpretazione di una clausola contrattuale non è ammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa a quella ritenuta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in quale punto del ragionamento interpretativo il giudice se ne sia discostato.
  • Quando una clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, quella accolta dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità se non è l'unica possibile, poiché il sindacato della Cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito interpretativo.
  • In tema di aperture su fondi confinanti, il vetrocemento può essere assimilato, per funzione e caratteristiche, a una chiusura muraria; la sua sostituzione con un infisso stabile può quindi integrare una modifica incompatibile con l'accordo che ne prescriva la conservazione.
  • Nel giudizio di appello, il potere del giudice di rideterminare d'ufficio le spese del primo grado sussiste solo quando la sentenza sia riformata, anche solo parzialmente; se la decisione è confermata, la modifica del capo sulle spese richiede uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza e il giudice del gravame non può sovvertire una compensazione disposta dal primo giudice se quel capo non è stato devoluto con rituale impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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