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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07101/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, nello stato passivo di un fallimento, di un credito insinuato dall'amministrazione fiscale e dall'agente della riscossione. Il credito era fondato su una fideiussione prestata nel 2009 da una società cooperativa di garanzia collettiva fidi a garanzia di debiti tributari di alcuni contribuenti/soci. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso l'ammissione ritenendo invalida la garanzia, perché rilasciata da un soggetto che, secondo l'interpretazione accolta, non avrebbe potuto prestare fideiussioni in favore di obbligazioni tributarie, essendo necessario che il confidi fosse iscritto nei registri bancari richiamati dalla disciplina applicabile. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, degli artt. 106 e 107 T.U.B., dell'art. 10 del D.Lgs. 141/2010 e dei decreti ministeriali attuativi, sostenendo che la garanzia non fosse nulla e che la disciplina non escludesse i confidi minori; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, hanno denunciato ulteriori violazioni di norme civilistiche e bancarie in tema di invalidità della fideiussione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell'elenco ex art. 155, comma 4, T.U.B. non è nulla per violazione di norma imperativa, perché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soli intermediari autorizzati e non è precluso alle cooperative che operino nel rispetto del proprio oggetto sociale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo alla luce del principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis D.Lgs. 462/1997

    la disciplina sulla garanzia per il pagamento rateale di somme dovute a seguito di controlli automatici non consente di desumere la nullità della fideiussione prestata da un confidi minore; la questione va letta alla luce del principio per cui la fideiussione non è attività riservata in via esclusiva ai soli intermediari autorizzati.

  • art. 2 D.Lgs. 462/1997

    individua le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo in esito ai controlli automatici e il meccanismo di pagamento rateale previsto dalla disciplina richiamata.

  • art. 106 d.lgs. 385/1993

    richiamato dalla disciplina sulla garanzia, ma non interpretato come norma che, da sola, renda nulla la fideiussione prestata da un confidi minore.

  • art. 107 d.lgs. 385/1993

    richiamato dalla disciplina sulla garanzia, ma non interpretato come previsione di esclusiva riservata ai soli soggetti iscritti in tale elenco.

  • art. 10 D.Lgs. 141/2010

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che incidono sulla disciplina degli intermediari finanziari e dei confidi.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dal ricorrente in via subordinata per sostenere la nullità del contratto, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1425 c.c.

    invocato dal ricorrente in via subordinata; motivo assorbito.

  • art. 1441 c.c.

    invocato dal ricorrente in via subordinata; motivo assorbito.

  • art. 1471 c.c.

    invocato dal ricorrente in via subordinata; motivo assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro di censura per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 155, comma 4, T.U.B.

    nel testo vigente ratione temporis, individua il confidi minore iscritto nell'elenco generale; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da tale soggetto non è nulla per violazione di norma imperativa.

Massime di principio

  • La fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell'elenco generale non è nulla per violazione di norma imperativa solo perché rilasciata da un soggetto che non rientra tra gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali, poiché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata in esclusiva a tali soggetti.
  • Quando la disciplina speciale richiama determinati requisiti soggettivi del garante, la nullità del negozio non può essere presunta in via interpretativa se non risulta espressamente prevista dalla legge o desumibile in modo univoco dal sistema.
  • In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare la domanda applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e adeguando la decisione alla ricostruzione normativa vincolante.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto e definisce la questione centrale, i motivi ulteriori che dipendono dalla medesima censura o che sono subordinati possono essere dichiarati assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussioneRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

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