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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13371/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 13/01/2025 con cui Giuseppe Violi era stato posto in custodia cautelare in carcere come gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 27) e di delitti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (capi 29 e 31). Violi contestava in particolare: a) la mancanza di autonoma e adeguata motivazione da parte del G.I.P. e del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria; b) l'omessa autonoma valutazione, da parte del Tribunale, dei presupposti dell'associazione criminale e del ruolo del ricorrente nel sodalizio; c) la violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90 per un presunto travisamento degli indizi; d) la mancata valutazione specifica dell'applicazione degli arresti domiciliari con presidio elettronico come misura alternativa alla custodia in carcere. Il ricorso si fondava sulla presunta carattere episodico e non stabile dei rapporti contestati e sull'asserita equivocità delle conversazioni intercettate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi del ricorso. In diritto la Corte ha: richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari (verificando che il Tribunale aveva dato ragionevoli e congrue motivazioni anche quando rinviava per relationem all'ordinanza genetica); affermato che l'obbligo di autonoma valutazione introdotto dall'art. 292 cod. proc. pen. riguarda primariamente il G.I.P. e che i censure al Tribunale sono sindacabili nei limiti previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'esistenza del sodalizio e il ruolo operativo del ricorrente, fondati su plurime intercettazioni, incontri e servizi di osservazione; respinto il rilievo circa la mancata specifica valutazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto, confermando che il presidio elettronico è una modalità di esecuzione della misura e che non è sempre necessario motivare specificamente la sua inidoneità quando il giudice ritiene la custodia carceraria adeguata per la pericolosità del soggetto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola il giudizio di riesame; utilizzata per inquadrare l'attività del Tribunale quale giudice del riesame che ha confermato l'ordinanza cautelare del G.I.P.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce i delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; i reati contestati ai singoli capi (29-31 ecc.) sono stati considerati reati fine utili a fondare l'esistenza dell'associazione.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma citata nella censura difensiva (violazione dell'art. 74) relativa alla disciplina delle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza che sosteneva che gli indizi fossero equivoci e insufficienti a provare un vincolo stabile.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Prescrive l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha chiarito che tale obbligo riguarda in primo luogo il G.I.P. e che il Tribunale può rinviare per relationem purché dia conto del proprio esame critico.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis); la Corte ha richiamato che il giudice può limitarsi ad allegare i gravi indizi e l'assenza di elementi che vincano la presunzione, salvo che tali elementi risultino dagli atti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni impugnate in cassazione; la Corte ha richiamato che non è consentito un riesame di merito delle valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto e la motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso era stato redatto nei limiti di tale disposizione e la Corte ne ha richiamato l'applicazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha ordinato gli adempimenti di rito a carico della cancelleria.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può rinviare per relationem all'ordinanza genetica del G.I.P. purché dia conto di un proprio esame critico: la mera ripetizione non è di per sé viziata se è esplicitata la valutazione autonoma e la congruità argomentativa.
  • In cassazione il controllo sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: la Corte verifica la presenza delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste, ma non riequilibra le valutazioni probatorie di merito o rielabora l'interpretazione delle intercettazioni.
  • Per i reati individuati dall'art. 51, comma 3-bis (e corrispondenti nel DPR 309/90), opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il giudice può applicare la custodia in carcere salvo elementi che dimostrino il contrario, e l'onere motivazionale è semplificato.
  • La richiesta degli arresti domiciliari con presidio elettronico non obbliga il giudice a una motivazione separata sull'inidoneità della misura alternativa quando ritiene, per la pericolosità del soggetto e la natura del fatto, che la custodia carceraria sia necessaria; il presidio elettronico è considerato una mera modalità di esecuzione della detenzione domiciliare.
  • Le difese basate su interpretazioni alternative degli elementi intercettati o su tesi negatorie/di mera episodicità sono, di norma, questioni di merito non resolubili in sede di cassazione salvo che emerga illogicità manifesta o carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

Testo integrale

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