Cassazione Penale, Ordinanza n. 24466/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo si denunciava l'illogicità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità ex art. 648 c.p.; con il secondo si lamentava la mancata riqualificazione del fatto nel tentativo di ricettazione; con il terzo si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La successiva memoria difensiva si limitava, secondo la Corte, a riproporre i medesimi motivi già formulati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello; che il secondo tendesse a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; e che il terzo fosse manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi, in particolare l'elevato valore della merce e i precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la dichiarazione di responsabilità per ricettazione e afferma che le censure miravano a rivalutare il fatto o a contestare una motivazione già congruamente resa in appello.
Il tentativo di riqualificazione nel delitto tentato di ricettazione è ritenuto non proponibile in sede di legittimità quando presupponga una nuova ricostruzione dei fatti.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta dalla difesa.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia reso una risposta argomentata e non viziata da illogicità manifesta.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto attraverso criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito; la censura è inammissibile se richiede una nuova ponderazione del compendio probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la personalità dell'imputato e per la gravità del fatto, non essendo necessaria una confutazione espressa di ogni singolo elemento favorevole allegato dalla difesa.
- La mera riproposizione in memoria di argomenti già svolti nel ricorso non introduce nuovi profili idonei a superare l'inammissibilità delle doglianze originarie.
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