Cassazione Civile, Ordinanza n. 05738/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (genitore)
La controversia
La controversia riguarda i provvedimenti relativi all'affidamento e alla collocazione di una figlia minore nata fuori dal matrimonio. La Corte d'appello aveva confermato l'affido condiviso, un diritto di visita paritetico tra i genitori, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, la revoca dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del padre e la fissazione della residenza formale della minore presso la casa familiare. La madre ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sull'affidamento e sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sostenendo che il collocamento paritetico e la revoca della casa familiare non fossero conformi al preminente interesse della minore, anche alla luce del vissuto conflittuale e denigratorio del padre, del disagio della minore per la perdita della collocazione prevalente presso la madre, della giovane età della figlia e del radicamento della stessa nell'habitat domestico materno; 2) omesso esame di fatti decisivi circa la reale situazione economico-patrimoniale dei genitori, con particolare riferimento al risarcimento percepito dal padre a seguito di un grave incidente; 3) violazione di Convenzioni internazionali per non aver ritenuto preferibile la collocazione prevalente presso la madre ai fini dell'interesse superiore della minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che i provvedimenti sull'affidamento, sulla collocazione del minore e sull'assegnazione della casa familiare devono essere adottati in funzione esclusiva del preminente interesse del minore; la revoca della casa familiare non può essere un effetto automatico del collocamento paritetico o dell'affido condiviso, ma richiede una specifica, autonoma e rigorosa giustificazione, soprattutto quando il minore sia in tenera età e l'abitazione costituisca il suo habitat domestico di elezione. Poiché la Corte d'appello aveva revocato l'assegnazione senza una puntuale valutazione dell'interesse della minore e senza nuova assegnazione motivata, il provvedimento è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 155, 316, 337-ter, 337-quater, 337-quinquies e 337-sexies c.c.
Richiamati per censurare la disciplina applicata ai provvedimenti relativi ai figli minori; la Corte afferma che le decisioni su affidamento, collocazione e casa familiare devono essere calibrate sul preminente interesse del minore e non possono seguire automatismi.
Richiamato in relazione alle eccezioni di inammissibilità; la Corte esclude che le questioni fossero seriali o riconducibili al relativo paradigma.
Convenzione di New York
Invocata dal ricorrente a sostegno della preferenza per la collocazione presso la madre, ma il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Convenzione di Istanbul
Invocata dal ricorrente; non è oggetto di autonoma decisione perché il relativo motivo viene assorbito.
Cass. 21831/2021
Richiamata per affermare che il mancato rispetto del Protocollo non determina invalidità dell'atto predisposto.
Cass. 33610/2021
Richiamata quale precedente conforme sulla funzione dell'assegnazione della casa familiare, destinata a non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale del minore.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a figli minori il giudice deve adottare provvedimenti su affidamento, collocazione e assegnazione della casa familiare in modo coerente con il preminente interesse del minore, con valutazione autonoma di ciascun profilo decisorio.
- L'assegnazione della casa familiare ha la funzione di preservare l'habitat domestico e il contesto relazionale del minore; la sua revoca non può discendere automaticamente dal collocamento paritetico o dall'affido condiviso.
- Quando si dispone un mutamento del regime di assegnazione della casa familiare, il giudice deve offrire una motivazione specifica, puntuale e rigorosa, dimostrando il concreto vantaggio per il minore o la necessità di evitare un pregiudizio al suo sviluppo.
- La giovane età del minore impone un controllo particolarmente rigoroso sulla decisione di allontanarlo dall'habitat domestico consolidato, non potendosi ritenere tale aspetto neutro rispetto al suo sviluppo psico-fisico.
- I provvedimenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale non possono essere adottati per implicito né come mero effetto derivato di altre statuizioni: ciascuna misura deve essere autonomamente giustificata in relazione all'interesse del minore.
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