Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19989/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, escludendo la recidiva e riconoscendo le attenuanti generiche. Nel ricorso sono state riproposte censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, ritenute generiche e non consentite in sede di legittimità. In particolare, si è contestata la sussistenza dell'elemento costitutivo rappresentato dalla presenza di più persone, assumendo che il fatto non fosse avvenuto in presenza di una pluralità di soggetti idonea a integrare l'oltraggio; la Corte ha però rilevato che la sentenza di primo grado aveva logicamente fondato tale requisito sulla presenza di altre detenute nel corridoio del carcere. È stata inoltre dedotta una scriminante putativa, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non illogicamente disattesa con motivazione già resa dal giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, meramente riproduttivi di questioni già valutate e comunque non deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la liquidazione delle parti civili, in mancanza di un contributo rilevante da queste apportato alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Costituisce il titolo di reato per cui è stata confermata la condanna, ossia l'oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con adeguata motivazione dai giudici di merito.
  • La contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se la motivazione è logica e non contraddittoria, la censura è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto.
  • La deduzione della scriminante putativa è scrutinabile in cassazione solo se si confronta con la motivazione di merito che abbia escluso in modo non illogico l'errore invocato.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, nei limiti di legge, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La liquidazione delle parti civili non consegue automaticamente all'inammissibilità del ricorso, richiedendosi un effettivo contributo di queste alla decisione per la tutela degli interessi civili risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.