Cassazione Penale, Sentenza n. 7706/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione delle misure cautelari (obbligo di presentazione alla P.G. e divieto di dimora nel comune di Modica) per la presunta violazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011: Fidone sarebbe stato sorpreso il 06/09/2024 alle ore 23:25 fuori dalla propria abitazione, in violazione della prescrizione di rimanere in casa tra le 21:00 e le 6:00. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo, sostenendo che, in seguito all'arresto del 31/08/2024 e alla conseguente collocazione agli arresti domiciliari e immediata liberazione disposta dal P.M. nello stesso giorno, la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) sarebbe stata sospesa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 159/2011 e che, poiché non sarebbe stato redatto un verbale di risottoposizione agli obblighi dopo la cessazione della misura cautelare, la violazione contestata del 06/09/2024 non potrebbe qualificarsi come reato. Il ricorrente deduce dunque violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. e dell'art. 14 D.Lgs. 159/2011.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Richiesta difensiva tacciata come reiterativa di doglianza già valutata dal Tribunale del riesame. Sul piano sostanziale la Corte osserva che la sospensione della sorveglianza speciale prevista dall'art. 14 D.Lgs. 159/2011 opera solo durante il periodo in cui l'interessato è effettivamente sottoposto a misura custodiale: nel caso di specie l'arresto del 31/08/2024 non ha comportato l'effettiva applicazione di una misura cautelare, poiché l'indagato è stato rilasciato dal P.M. ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p.; quindi la misura di prevenzione non è stata sospesa e rimaneva in vigore al momento della violazione del 06/09/2024. Conseguentemente il reato contestato è configurabile e l'ordinanza di riesame è confermata implicitamente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale); nel caso concreto rileva la violazione della prescrizione di permanenza domiciliare tra le ore 21:00 e le ore 6:00
"L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi"
La Corte interpreta che la sospensione opera solo se è effettivamente in atto una misura custodiale; se l'arresto si conclude con immediato rilascio dal P.M. senza che l'indagato resti sottoposto a misura cautelare, non si realizza la sospensione e la sorveglianza speciale continua a essere eseguita
art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161
Richiamata come novella normativa che ha modificato l'art. 14 D.Lgs. 159/2011; conferma regole sulla sospensione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare
art. 121 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento normativo usato per spiegare che il P.M. può disporre il rilascio dell'arrestato; se il P.M. libera l'arrestato ex art. 121 disp. att., non si determina una sospensione della misura di prevenzione perché non è stata instaurata una misura cautelare
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato contestato sotto questi profili come generico e aspecifico, quindi inammissibile
Richiamato in relazione al rito del riesame avanti al Tribunale (ordinanza del riesame), titolo procedurale del provvedimento impugnato
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di sanzione processuale (Cassa delle ammende) per ricorsi che presentano profili di colpa nell'instaurazione o nella formulazione
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza citata in merito ai profili di colpa che giustificano la sanzione pecuniaria per ricorsi infondati
Massime di principio
- La sospensione della sorveglianza speciale ex art. 14 D.Lgs. 159/2011 richiede che l'interessato sia effettivamente sottoposto a una misura custodiale: un arresto che si risolve con immediato rilascio da parte del P.M. non determina automaticamente la sospensione della misura di prevenzione
- Per contestare efficacemente la configurabilità del reato derivante dalla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale occorre dimostrare documentalmente che la misura era stata sospesa (es. esistenza di misura cautelare effettiva o verbale di risottoposizione), non basta richiamare l'atto di arresto se esso non ha comportato custodia effettiva
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e fondati: argomentazioni generiche o reiterative di questioni già decise dal giudice di merito sono normalmente dichiarate inammissibili
- Se si ritiene che la misura di prevenzione sia stata sospesa e non ripristinata correttamente, conservare e produrre il verbale di sottoposizione/risottoposizione agli obblighi è cruciale per far valere la doglianza
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza e la documentazione prima di proporre ricorso
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