Cassazione Penale, Sentenza n. 44616/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per plurimi reati (omicidi, distruzione di cadavere, detenzione/porto d'arma, attentato a pubblico ufficiale), con unico motivo articolato: nullità e vizio di motivazione per errata applicazione della legge penale e per motivazione contraddittoria, apparente o apodittica, circa la sussistenza della gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari di massimo rigore. La difesa ha censurato in dettaglio: la tecnica redazionale dell'ordinanza (riporto ampio di atti e motivazioni altrui), la mancata certezza della morte delle presunte vittime e l'insufficienza delle prove forensi sulla combustione dei cadaveri, le contraddizioni e le discrasie nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'inaffidabilità di alcuni testi e lacune nella valutazione dell'aggravante ex art. 416-bis cod. pen., nonché la sproporzione della custodia cautelare posto il forte decorso del tempo e l'assenza di accertamenti successivi alle dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla nullità formale e sulla tecnica redazionale, richiamando la giurisprudenza sul carico probatorio del ricorrente in sede di cassazione. Ha confermato la completezza, congruità e adeguatezza della motivazione del Tribunale di Bari: il Tribunale aveva ricostruito puntualmente, per ciascun episodio, le investigazioni iniziali, i riscontri esterni e le dichiarazioni dei collaboratori (valutate secondo criteri ermeneutici corretti), nonché altri elementi (biglietti anonimi, ricerche, incendi dell'auto, rapporti nel mercato degli stupefacenti, tatuaggi come segni distintivi). La Corte ha ritenuto logica e non manifestamente illogica la valutazione delle contraddizioni contestate dalla difesa, l'apprezzamento dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e la qualificazione dei fatti con l'aggravante mafiosa ex art. 416-bis comma 1. Ha inoltre condiviso che, trattandosi di reati aggravati dall'art. 416-bis, operasse la presunzione relativa circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, senza elementi concreti di neutralizzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'aggravante per collegamento ad attività mafiosa; la Corte ha condiviso che la scomparsa/bruciatura dei corpi e la modalità degli atti siano tipiche estrinsecazioni della violenza mafiosa, facendo derivare da ciò una rilevante pregnanza intimidatoria e la presunzione relativa delle esigenze cautelari
Riferimento alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in relazione agli elementi raccolti
Contestata la partecipazione ai reati in concorso; il Tribunale ha collegato le dichiarazioni e i riscontri agli autori e ai partecipi
Richiamato tra i reati contestati (atti relativi all'attentato all'ispettore); valutato unitamente ad altri reati nella ricostruzione
Richiamato tra i reati contestati (atti relativi all'attentato all'ispettore); valutato unitamente ad altri reati nella ricostruzione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di motivazione e applicazione della legge penale come presunta nullità impugnata; la Corte non ha ritenuto fondata la censura
art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis c.p.p.
La Corte ha valutato e dichiarato infondata la censura relativa alla nullità formale dell'ordinanza richiamando la giurisprudenza sulla necessità di indicare in cassazione gli aspetti motivazionali che avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato: la Cassazione verifica la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione, non sostituisce il giudizio di fatto del tribunale del riesame; per sostenere la nullità formale in cassazione occorre indicare chiaramente quali omissioni motivazionali avrebbero potuto condurre a decisioni diverse
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire fondamento valido per la gravità indiziaria se risultano indipendenti, non provenienti da reati connessi, coerenti tra loro e corroborate da riscontri esterni; contestazioni generiche di contraddizioni non bastano a scalfire una motivazione circostanziata
- L'assenza del corpo della vittima o la bruciatura non impedisce di ritenere l'omicidio quando esistono elementi indiziari e riscontri esterni significativi (segnalazioni, biglietti anonimi, accadimenti connessi, testimonianze) che compongono un quadro indiziario congruo
- In presenza di reati aggravati dall'art. 416-bis la legge e la giurisprudenza riconoscono una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere; per neutralizzare tale presunzione la difesa deve produrre elementi concreti e specifici di possibile attenuazione
- Per impugnare con efficacia la misura cautelare, la strategia difensiva deve focalizzarsi su elementi obiettivi e circostanziati (prove di concertazione tra collaboratori, contrasto probatorio riscontrabile, valutazioni forensi specifiche) e non su censure meramente generiche o formali
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