Cassazione Civile, Ordinanza n. 36142/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva ingiunto il pagamento di una somma fondata su una scrittura di ricognizione di debito sottoscritta dall’ingiunto. Il debitore propose opposizione, disconoscendo la sottoscrizione della scrittura, negando l’esistenza del rapporto sottostante e proponendo anche domanda riconvenzionale: sosteneva di essere, a sua volta, creditore per surrogazione nei diritti di un istituto bancario, a seguito dell’escussione di una garanzia prestata in favore del creditore monitorio, e chiedeva altresì la restituzione di somme che assumeva erogate a mutuo. L’opposizione e la riconvenzionale furono rigettate in primo grado e la decisione fu confermata in appello. In cassazione il soccombente dedusse un unico motivo: violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione della consulenza tecnica grafologica, non coordinata con altri elementi istruttori, in particolare una precedente sentenza passata in giudicato che avrebbe accertato falsificazioni di cambiali ad opera della controparte; inoltre denunciò violazione della disciplina sul pagamento con surrogazione e sul mutuo, lamentando il mancato rilievo del giudicato esterno sul credito da escussione della garanzia e l’errata qualificazione come liberalità delle dazioni di denaro oggetto della domanda di ripetizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che le censure sulla consulenza grafologica non integrassero una reale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma si risolvessero in una critica al merito della valutazione probatoria, estranea al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto. Dall’altro lato, ha osservato che le doglianze relative alla domanda riconvenzionale erano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza d’appello, perché il giudice aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello sul punto per indeterminatezza ex art. 342 c.p.c., mentre le considerazioni di merito erano state svolte solo ad abundantiam e non erano quindi utilmente censurabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro formale della censura di violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà diretta al merito
richiamato dal ricorrente nella critica alla valutazione delle prove
la sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, non acquisite o non introdotte dalle parti
la sua violazione è deducibile solo se il giudice disattende il libero apprezzamento delle prove o attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge
l'appello sul punto della riconvenzionale è stato ritenuto inammissibile per indeterminatezza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il solo possibile veicolo del sindacato sulla valutazione del merito probatorio, nei limiti del vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci l'utilizzo di prove non introdotte o l'inosservanza del regime legale di valutazione della prova; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività della consulenza tecnica o delle altre risultanze istruttorie.
- La critica alla valutazione di una consulenza tecnica che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio appartiene al merito e non può essere veicolata come violazione di legge, salvo i limiti del vizio di motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si confronti con argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam dopo una statuizione di inammissibilità: tali argomentazioni non costituiscono ratio decidendi e non possono sorreggere un interesse all'impugnazione.
- Quando il giudice di appello dichiara inammissibili per indeterminatezza i motivi relativi a una domanda o eccezione, il ricorso per cassazione deve censurare quella specifica ratio processuale; è inconferente limitarsi a discutere il merito della pretesa.
- Le censure che presuppongono un giudicato esterno o una qualificazione giuridica del rapporto devono essere indirizzate alla effettiva base decisoria della sentenza impugnata, altrimenti risultano inammissibili per difetto di pertinenza.
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