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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29243/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione di una società a concordato preventivo, poi revocata dal Tribunale che aveva ravvisato un atto di frode ai creditori in una cessione, avvenuta prima della domanda, di una grande quantità di biancheria alla società controllante a un prezzo fortemente inferiore al valore stimato. La Corte d'appello ha però revocato la dichiarazione di fallimento, ritenendo che l'operazione fosse stata comunque indicata nella documentazione di concordato e che le questioni sul prezzo riguardassero solo la convenienza economica dell'operazione, non un atto di frode rilevante ex art. 173 l.fall. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti centrati sulla violazione dell'art. 173 l.fall.: ha sostenuto che la società aveva fornito un'informazione ingannevole e incompleta, perché aveva omesso di dire che la perizia era postuma e non aveva esaminato la merce; che l'operazione non era stata indicata nel bilancio, nella domanda prenotativa e nelle relazioni periodiche; che la successiva disclosure non poteva sanare l'omissione iniziale; e che il comportamento era oggettivamente decettivo, aggravato dal fatto che si trattava di cessione tra parti correlate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che parte delle censure presupponessero fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, e quindi non scrutinabili in sede di legittimità senza specifica censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre osservato che la questione relativa al valore effettivo della merce era stata dichiarata assorbita dalla Corte territoriale e che tale assorbimento non era stato autonomamente censurato. Quanto all'asserita incompletezza dell'informazione sulla perizia, la Corte ha ritenuto che il fatto non fosse decisivo ai fini della qualificazione dell'informazione come decettiva. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    primo comma; atti di frode; occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo; omissione di denuncia di uno o più crediti; esposizione di passività insussistenti

    La categoria degli atti di frode è intesa in senso ampio come comprensiva di fatti o atti taciuti o indicati in modo incompleto dal proponente, ma solo se l'omissione o incompletezza altera in modo significativo la cognizione informativa dei creditori e incide sulla loro valutazione, a prescindere dal concreto pregiudizio arrecato.

  • art. 161, terzo comma, l.fall.

    È richiamato per la relazione del professionista allegata alla proposta di concordato, nella quale l'operazione di cessione risultava menzionata.

  • art. 162, terzo comma, l.fall.

    È richiamato dalla ricorrente nel descrivere l'attestazione del professionista sulla vendita del bene e sul prezzo stimato in perizia.

  • art. 162, secondo comma, l.fall.

    È richiamato in relazione alla domanda di concordato con riserva e ai documenti da depositare.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata specifica censura della statuizione di assorbimento preclude il riesame in cassazione del tema di merito assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Le deduzioni fondate su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata sono inammissibili se non veicolate attraverso una specifica censura di omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli atti di frode ai fini della revoca dell'ammissione al concordato non coincidono solo con gli atti fraudolenti tipici, ma comprendono anche fatti o operazioni che, se taciuti o rappresentati in modo incompleto, alterano in modo significativo l'informazione disponibile ai creditori e la loro valutazione della proposta.
  • Per integrare un atto di frode non è necessario dimostrare un concreto danno patrimoniale ai creditori, essendo sufficiente la capacità della condotta di compromettere la correttezza e completezza dell'informazione rilevante per il voto.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotti fatti nuovi non risultanti dalla sentenza impugnata se non mediante la specifica censura per omesso esame del fatto decisivo; la mera prospettazione in ricorso non consente alla Corte di considerarli.
  • Quando la decisione di merito dichiara assorbito un motivo o un tema di indagine, la parte che voglia farlo riesaminare deve censurare specificamente anche la statuizione di assorbimento, altrimenti il relativo tema resta precluso.
  • La verifica della completezza dell'informazione resa ai creditori va distinta dalla valutazione di convenienza economica dell'operazione: solo il primo profilo può rilevare ai fini dell'art. 173 l.fall.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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