Cassazione Civile, Ordinanza n. 33478/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la soccombenza della ricorrente sulle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, inoltre, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del saldo di forniture di merce, pari originariamente a euro 1.291,61. La società ingiunta propose opposizione deducendo presunti vizi del materiale e formulando anche una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Il Giudice di Pace rigettò l’opposizione, ma ridusse l’importo ingiunto di euro 105,34 prendendo atto di un errore materiale in una fattura segnalato dalla stessa creditrice. Il Tribunale rigettò l’appello dell’opponente. Con il ricorso per cassazione la società opponente dedusse tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; 2) difetto di motivazione sulla medesima domanda; 3) omessa revoca del decreto ingiuntivo, assumendo che il giudice di pace avesse accolto almeno in parte l’opposizione. La Corte richiama la proposta del relatore: i primi due motivi sono inammissibili perché la domanda risarcitoria era logicamente dipendente dall’esito dell’opposizione e, una volta respinta quest’ultima sul rilievo che i vizi lamentati riguardavano forniture diverse da quelle monitoriamente azionate, non vi era utilità nella decisione sulla riconvenzionale; il terzo motivo è infondato perché l’opposizione non era stata accolta, essendosi il primo giudice limitato a ridurre il credito in base a una dichiarazione della stessa parte creditrice, senza accertare fondatezza dell’opposizione.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La Corte fa applicazione del procedimento camerale accelerato e condivide la proposta del relatore di definizione del ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U, sent. n. 6632 del 29/04/2003
cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003
La domanda riconvenzionale risarcitoria connessa all’opposizione monitoria può risultare priva di autonomia decisoria quando l’opposizione sia respinta per ragioni che escludono la rilevanza dei vizi dedotti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno strettamente dipendente dalle ragioni dell’opposizione può essere dichiarata priva di autonoma utilità decisoria quando l’opposizione venga rigettata per difetto di pertinenza delle contestazioni rispetto al credito azionato.
- L’omessa pronuncia su una domanda logicamente subordinata all’accoglimento dell’opposizione non integra vizio decisivo se il rigetto dell’opposizione rende comunque superflua ogni statuizione sulla domanda accessoria o connessa.
- La revoca del decreto ingiuntivo presuppone che l’opposizione sia effettivamente accolta; non basta una mera riduzione dell’importo ingiunto derivante da una rettifica o da una dichiarazione del creditore, se manca un accertamento favorevole all’opponente.
- In sede di legittimità, censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate senza confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata sono destinate all’inammissibilità.
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