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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12476 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Classificazione doganale - Revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Iniziativa - Conseguenze - Ricorso amministrativo della parte - Classificazione più favorevole - Possibilità - Avvio della revisione d'ufficio - Ostatività al riconoscimento - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava cinque avvisi di accertamento relativi all'importazione, tra il 2006 e il 2008, di fusioni grezze di acciaio. L'Amministrazione aveva riclassificato la merce applicando, in quattro casi, la voce doganale NC 7325 9990 90, con dazio del 2,7% anziché la voce NC 7325 1099 90, con dazio dell'1,7%, e aveva richiesto i maggiori dazi e l'IVA; nel quinto caso aveva richiesto diritti non riscossi. La contribuente sosteneva che i prodotti dovessero essere classificati nella voce NC 8431 4980 00, esente da dazio. In Cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e della normativa doganale sulla revisione dell'accertamento, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la propria richiesta di classificazione più favorevole non poteva essere esclusa per il solo fatto che l'Amministrazione aveva già avviato una revisione d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo, relativo alla violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Ha ritenuto viziata la decisione della CTR perché aveva rilevato d'ufficio la presunta tardività della richiesta di revisione, questione non sollevata dall'Ufficio, e perché aveva erroneamente escluso la possibilità per la contribuente di chiedere, nel ricorso amministrativo contro la rettifica in peius, una classificazione doganale più favorevole. Secondo la Corte, la revisione d'ufficio e quella su istanza di parte sono poste sullo stesso piano dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e l'avvio della prima non preclude la seconda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha definito direttamente la classificazione doganale corretta, rimettendo il merito al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990

    La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La revisione dell'accertamento doganale può essere avviata sia d'ufficio sia su iniziativa dell'operatore. Le due modalità sono sostanzialmente equiparate e l'avvio della revisione d'ufficio non impedisce al contribuente di chiedere una classificazione più favorevole, purché rispetti il termine decadenziale triennale.

  • Art. 6 del Codice doganale comunitario

    È richiamato con riguardo alla disciplina dell'accertamento doganale successivo e delle iniziative esercitabili dall'interessato.

  • Art. 243 del Codice doganale comunitario

    È richiamato in relazione al diritto di ricorso contro le decisioni dell'autorità doganale e alla possibilità di far valere le proprie contestazioni nel procedimento amministrativo e giurisdizionale.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può fondare la decisione su una questione non introdotta dalle parti, salvo i casi in cui la legge ne consenta la rilevazione d'ufficio. La CTR ha violato tale principio rilevando autonomamente la presunta tardività della richiesta.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sulla revisione dell'accertamento e sulla classificazione doganale.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    La censura relativa agli obblighi di motivazione degli atti tributari è rimasta assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione doganale, la revisione avviata d'ufficio dall'Amministrazione non esclude che l'importatore chieda, nello stesso ricorso amministrativo, una classificazione diversa e più favorevole.
  • Il contribuente può contestare la rettifica in peius e, contestualmente, chiedere una riclassificazione che comporti dazi inferiori o l'esenzione, anche se la dichiarazione doganale originaria indicava una classificazione diversa.
  • La richiesta di revisione su iniziativa dell'operatore deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla legge, nella fattispecie tre anni dalla definitività dell'accertamento.
  • Il giudice non dovrebbe dichiarare d'ufficio la tardività di una richiesta se tale questione non è stata sollevata dall'Amministrazione, salvo specifiche ipotesi in cui la legge ne imponga la rilevazione officiosa.
  • La possibilità di chiedere una classificazione più favorevole può venir meno quando la medesima questione sia già stata definitivamente decisa all'esito di un pieno contraddittorio doganale; in tal caso, normalmente, la contestazione deve essere portata davanti al giudice mediante il ricorso giurisdizionale.
  • La sentenza di cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il beneficio fiscale al contribuente: impone al giudice di merito di esaminare nuovamente la richiesta di classificazione senza applicare la preclusione erroneamente riconosciuta.

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