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Sentenza

Sentenza n. 2631/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 173/2024 emessa in data 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Milano, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori delle spese legali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Milano, nella parte in cui riconosceva in loro favore, quali difensori antistatari della parte vittoriosa, le spese legali. Hanno dedotto l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito senza contestare né il mancato adempimento né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che l’Amministrazione era ancora inadempiente e che la sentenza civile era passata in giudicato, come risultante dall’attestazione di cancelleria. Ha inoltre rilevato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 23 giugno 2025. Sono state quindi ritenute soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, pagando le spese legali entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    La norma è stata ritenuta applicabile quale presupposto ulteriore per l’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione del titolo giudiziario avente ad oggetto il pagamento di somme.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziario nei confronti della pubblica amministrazione sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e risulti l’inadempimento dell’obbligo di esecuzione.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una condanna giudiziaria al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità, gli atti contabili e finanziari necessari all’esecuzione del giudicato.
  • Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio cui appartiene, non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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