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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03798/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rogito con cui veniva trasferita a un GEIE la proprietà di un immobile commerciale. L'Ufficio notificava al notaio un avviso di liquidazione rideterminando le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ritenendo non applicabile il regime fisso invocato. Il notaio, insieme al GEIE, contestava l'atto sostenendo che la compravendita dovesse rientrare tra gli "atti propri" del GEIE e quindi beneficiare dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi della disciplina di cui all'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 240/1991. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di tali norme, assumendo che il sintagma "atti propri" dovesse ricomprendere non solo gli atti interni o endosocietari del GEIE, ma anche gli atti posti in essere nell'ambito della sua operatività, inclusi gli acquisti immobiliari verso terzi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che gli "atti propri" dei GEIE, ai fini del regime agevolativo dell'art. 4, lett. g), Tariffa Parte I, non comprendono tutti gli atti di cui il GEIE è parte, ma solo quelli riconducibili agli atti organizzativi e interni propri dell'ente associativo, come già delineati dalle lettere da a) a f) della medesima disposizione. Di conseguenza, un atto di compravendita immobiliare in cui il GEIE sia acquirente non rientra in tale categoria e resta soggetto a imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità del controricorso per tardività della notifica; per tale ragione non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. g), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

    "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico

    Il sintagma va inteso in senso oggettivo e restrittivo: riguarda gli atti organizzativi e interni del GEIE, non tutti gli atti in cui il GEIE sia parte, né gli atti traslativi immobiliari verso terzi.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 240/1991

    "gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari"

    La norma è letta in coerenza con l'art. 4, lett. g), nel senso che l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa riguarda gli atti propri del GEIE compresi tra quelli previsti dalla disciplina agevolativa, non le compravendite immobiliari con terzi.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il rito camerale della proposta del relatore e della regolazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono presenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime fiscale dei GEIE, l'espressione "atti propri" deve essere interpretata secondo un criterio oggettivo-funzionale, limitandola agli atti inerenti alla costituzione, organizzazione e regolazione interna dell'ente, e non estendendola agli atti di autonomia negoziale compiuti con terzi.
  • Gli atti traslativi immobiliari a titolo oneroso in cui un GEIE sia parte non beneficiano, per il solo fatto della soggettività del GEIE, dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, salvo espressa previsione normativa.
  • L'interpretazione delle norme agevolative deve essere sistematica e non può tradursi in un trattamento fiscale di favore generalizzato per un determinato soggetto quando il testo normativo collega il beneficio alla natura oggettiva dell'atto.
  • La tardiva notificazione del controricorso oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. ne determina l'inammissibilità e impedisce la liquidazione delle spese a favore della parte resistente costituita tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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