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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13175/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, già destinatario di una sentenza passata in giudicato che aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori e il diritto all'inquadramento in un livello superiore, ha agito in un successivo giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive conseguenti a tale inquadramento, comprensive di una specifica voce indicata come assegno ad personam non assorbibile. Il tribunale ha riconosciuto una parte del credito, ma ha ritenuto generica la domanda relativa all'assegno ad personam. La corte d'appello ha confermato il rigetto del gravame principale del lavoratore, rilevando che nel ricorso introduttivo non erano state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa relativa a tale assegno, né la specifica norma contrattuale invocata, e che tale omissione impediva un'adeguata difesa della controparte. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 414 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto non individuato il thema decidendum con riguardo a una singola voce retributiva; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c., 2099 e 2103 c.c. per asserita lesione del giudicato esterno e per la tesi secondo cui le differenze retributive sarebbero sussistite solo includendo l'assegno ad personam; 3) violazione degli artt. 66 e 68 del CCNL 11/07/1999 e degli artt. 1362, comma 2, e 1363 c.c. per non avere considerato la previsione contrattuale che, secondo il ricorrente, conservava come assegno ad personam la differenza di trattamento economico, rendendolo non riassorbibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente, denunciando l'omesso esame complessivo del ricorso introduttivo, non aveva riportato integralmente il contenuto dell'atto processuale, impedendo il controllo di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che sia il tribunale sia la corte territoriale avevano già riconosciuto differenze retributive rilevanti anche senza considerare l'assegno ad personam, sicché il giudicato esterno non imponeva la specifica voce richiesta; il giudicato riguardava l'inquadramento superiore e il diritto alle conseguenti differenze retributive, lasciando da quantificare tutte le componenti del credito. In tale giudizio di quantificazione spettava dunque al lavoratore specificare tutte le voci da computare, onere non assolto per l'assegno ad personam. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità della censura di omesso esame di fatto decisivo per effetto della doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato per derivazione dal rigetto dei primi due e, nella parte relativa all'omesso esame, inammissibile per la medesima ragione della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    co. 1, n. 3; co. 1, nn. 3 e 5

    indica i vizi denunciabili in cassazione; le censure di violazione di legge e di omesso esame sono state scrutinare secondo i rispettivi limiti di ammissibilità

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della corretta individuazione del thema decidendum e del giusto processo

  • art. 414 c.p.c.

    il ricorso introduttivo del giudizio di lavoro deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi costitutivi della domanda, inclusa la specificazione della causa petendi

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato esterno invocato dal ricorrente

  • art. 2099 c.c.

    richiamato quale norma sul trattamento economico del lavoratore, ma non tale da imporre da solo la specifica voce richiesta

  • art. 2103 c.c.

    richiamato in tema di diritto all'inquadramento e alle differenze retributive conseguenti

  • art. 66 CCNL 11/07/1999

    Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la differenza di trattamento economico … tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi

    invocato dal ricorrente per sostenere la spettanza dell'assegno ad personam; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, perché la censura è stata respinta per difetto di specificazione della domanda e per inammissibilità del controllo sul fatto

  • art. 68 CCNL 11/07/1999

    richiamato insieme all'art. 66 CCNL nel terzo motivo, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma decisiva

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per denunciare l'interpretazione del contratto collettivo, ma la censura è stata ritenuta infondata o assorbita

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per sostenere un'interpretazione sistematica del CCNL

  • art. 348-ter c.p.c.

    la censura di omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché preclusa dalla doppia conforme

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi deduce l'omessa considerazione di un atto processuale o di un suo contenuto deve riportarne integralmente o comunque in modo autosufficiente il testo rilevante, così da consentire alla Corte il controllo diretto della censura.
  • Quando un giudicato accerta il diritto all'inquadramento superiore e alle conseguenti differenze retributive, il successivo giudizio di quantificazione può richiedere la specificazione di tutte le singole componenti del trattamento economico da computare; la sola esistenza del giudicato non sostituisce l'onere di allegazione e specificazione della voce retributiva rivendicata.
  • Il giudicato sul diritto all'inquadramento non conforma automaticamente la liquidazione di tutte le voci retributive accessorie, se il titolo giudiziale precedente non le ha determinate in modo puntuale.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nel giudizio di cassazione quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado, operando la preclusione della doppia conforme.
  • La questione interpretativa di una clausola contrattuale collettiva non può essere utilmente scrutinata in cassazione se la relativa domanda o voce di credito è stata ritenuta inammissibile o indimostrata per difetto di specificazione del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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