Cassazione Civile, Ordinanza n. 34875/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca aveva agito per ottenere il pagamento del premio di produttività per gli anni 2013 e 2014 nella misura prevista dal contratto integrativo aziendale del 24 dicembre 2010, invece che nell’importo riconosciuto dalla banca sulla base dell’accordo aziendale del 28 maggio 2013. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato la decisione limitando il thema decidendum al solo anno 2013 e affermando, da un lato, che la tesi del lavoratore sulla perdurante applicazione del contratto del 2010 agli anni successivi non era stata oggetto di impugnazione ed era quindi coperta da giudicato, dall’altro che il contratto integrativo del 2010 era scaduto il 31 dicembre 2011 e che l’accordo del 2013 aveva nuovamente disciplinato la materia, modificando la misura del premio e rendendo inoperante il rinvio alle previsioni precedenti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d’appello avesse mal interpretato il contenuto dell’atto di appello: il gravame non si limitava a rivendicare la durata a tempo indeterminato dell’art. 26 del C.I.A. del 2010, ma deduceva anche che la banca, dopo la scadenza del contratto, ne aveva proseguito di fatto l’applicazione sine die, sicché il premio per il 2013 sarebbe comunque rimasto regolato dal contratto del 2010, almeno fino alla stipula dell’accordo peggiorativo del 28 maggio 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sostenerne il dispositivo: la prima, processuale, fondata sulla mancata impugnazione della statuizione di inammissibilità della nuova tesi proposta dal lavoratore in primo grado; la seconda, di merito, basata sull’interpretazione letterale e sistematica degli accordi aziendali del 2010 e del 2013, dai quali risultava che il precedente contratto integrativo era scaduto al 31 dicembre 2011 e che il nuovo accordo aveva disciplinato diversamente il premio di produttività. La Corte ha inoltre osservato che la censura relativa alla pretesa erronea interpretazione dell’appello non poteva comunque condurre alla cassazione della sentenza, essendo le altre rationes ormai definitive. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'interpretazione dell'atto di appello
richiamato per contestare l'apprezzamento del contenuto degli atti e delle allegazioni di parte da parte del giudice di merito
richiamato per censurare la valutazione delle prove e del materiale istruttorio da parte della Corte territoriale
richiamato in tema di interpretazione del contratto e degli accordi aziendali
richiamato in tema di interpretazione complessiva e sistematica delle clausole contrattuali
richiamato per sostenere l'efficacia vincolante dell'accordo aziendale del 2010 e la sua perdurante applicazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza derivante dalle dedotte violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo e vizi motivazionali
richiamato come base procedurale per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione di clausole contrattuali a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito è inammissibile, quando la motivazione dia conto del tenore letterale e della lettura sistematica delle clausole.
- In tema di interpretazione di contratti aziendali, il sindacato di legittimità non consente di sostituire l’ermeneutica del ricorrente a quella accolta dal giudice di merito, se quest’ultima sia logica, coerente con il testo e non manifestamente illogica.
- Quando una sentenza d’appello è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe specificamente tutte le rationes, poiché l’eventuale caducazione di una sola non è sufficiente a determinare la cassazione della decisione.
- La dedotta erronea interpretazione del contenuto dell’atto di appello non è decisiva se, anche accolta, non sarebbe comunque idonea a travolgere le ulteriori rationes poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Ai fini dell’interpretazione dei contratti aziendali rilevano la scadenza espressamente prevista dalle clausole e l’eventuale disciplina sopravvenuta contenuta in un nuovo accordo, che può rendere inoperante il rinvio alle disposizioni precedenti per gli aspetti espressamente ridisciplinati.
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