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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15050/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio pluriaggravato e porto d'arma. Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, denunciando vizio di motivazione e presunto travisamento delle videoriprese e dei tabulati telefonici (tempi di percorrenza verso Pellaro); 2) l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., sostenendo che il movente era personale e reattivo e non mirato al controllo del territorio; 3) la sussistenza e l'adeguatezza delle esigenze cautelari, chiedendo misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), deducendo la non applicabilità dell'automatismo cautelare e richiamando elementi personali quali assenza di precedenti e comportamento processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 19/02/2026, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e congrua: i filmati e le intercettazioni, unitamente ai tabulati e agli accertamenti tecnici (STUB), dimostravano la partecipazione di Rogolino alle fasi preparatorie e il suo contributo causalmente rilevante nel reperimento e nella messa a disposizione dell'arma utilizzata per il tentato omicidio. La Corte ha confermato l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., perché l'azione dell'autore materiale era idonea a lanciare un monito intimidatorio alla collettività e Rogolino, avendo partecipato alla fase prodromica, era consapevole di tale finalità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione che l'entità del fatto, la facilità di procurarsi armi e il ruolo di Rogolino nella disponibilità dell'arma giustificassero la custodia in carcere, escludendo l'idoneità di misure alternative come il braccialetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro le misure cautelari; in questo procedimento è il riferimento per l'impugnazione della custodia cautelare

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante "metodo mafioso": è stata ritenuta applicabile perché il fatto aveva valenza intimidatoria sovrapersonale e idoneità a imporre rispetto nella collettività; non basta il solo movente personale se l'atto è idoneo a favorire il controllo del territorio

  • artt. 56, 61 n. 5 e 8, 110, 575 cod. pen.

    artt. 56, 61 n. 5 e 8, 110, 575 cod. pen.

    Riferimenti alla qualificazione del reato (tentato omicidio pluriaggravato e concorso morale/ materiale): la Corte ha ritenuto coerente la qualificazione giuridica data dai giudici di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare; la Cassazione controlla che la motivazione sia congrua ma non rivaluta il materiale probatorio

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari: la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia dato adeguata giustificazione della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di reati di mafia/aggravanti analoghe; la Corte ha ritenuto che non siano emersi elementi idonei a superare tale presunzione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge, ma non riesaminare i fatti e le prove nel merito

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione relativa alla misura cautelare; la Corte ha ordinato tale trasmissione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio del merito: per ottenere l'annullamento di una misura cautelare occorre dimostrare violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica, non una semplice diversa lettura delle stesse prove
  • Le videoriprese, i tabulati telefonici (STUB) e le intercettazioni, valutati congiuntamente, possono giustificare la sussistenza di gravi indizi se convergono nel dimostrare partecipazione alle fasi preparatorie e messa a disposizione di mezzi (es. arma)
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., richiede che l'azione sia idonea a produrre effetti intimidatori o di controllo sulla collettività: anche se coesiste un movente personale, l'aggravante può sussistere se il fatto ha rilevanza ambientale/di reputazione
  • La partecipazione alle fasi prodromiche e la consapevolezza del carattere intimidatorio dell'azione possono legittimare l'addebito di concorso e la rilevanza dell'aggravante, pur in assenza della materialità dell'azione omicida
  • Per superare la presunzione di esigenze cautelari (in presenza di aggravanti connotanti la pericolosità), la difesa deve proporre elementi concreti e specifici in grado di confutare il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; mere affermazioni generiche (assenza di precedenti, spostamenti all'estero) sono inadeguate
  • Misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono risultare inidonee se non neutralizzano il rischio principale (es. disponibilità di armi o possibilità di affidare l'esecuzione a terzi)
  • In sede di ricorso per cassazione è strategico dimostrare errori formali o logici nella motivazione del giudice di merito piuttosto che chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio già valutato

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