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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46567/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata, furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 275 c.p.p. e censura l'omessa motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura, sostenendo che i giudici avrebbero errato nel ritenere l'indagato straniero e senza fissa dimora e che non sarebbe stata adeguatamente valutata l'attualità delle esigenze cautelari, specie in relazione al tempo trascorso tra i fatti e la richiesta di misura.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e in parte generico. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia fornito motivazione adeguata, non basata sulla cittadinanza o dimora, ma sulla pericolosità dell'indagato desumibile da una serie numerosa e specifica di precedenti penali (tra cui condanne per evasione, rapina, furto, ricettazione, uso indebito carta di credito, ecc.). È stata esclusa l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'affidabilità personale dell'indagato, alla luce delle evasioni pregresse. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione si valuta con valutazione prognostica che considera modalità del fatto, personalità e contesto, non richiedendo necessariamente la previsione di specifiche occasioni immediate di recidiva. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    dedotto come presunta violazione dal ricorrente in relazione alla motivazione della misura cautelare

    il motivo relativo a presunta violazione dell'art. 275 è stato ritenuto generico e manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto sufficiente e congrua la motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) (e successive modifiche)

    disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione

    ha consentito lo svolgimento del procedimento in forma scritta senza discussione orale, con deposito delle conclusioni da parte di PG e difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevista per la condanna alle spese a seguito di inammissibilità

    applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per giustificare la comminazione di sanzioni per doglianze infondate

  • art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.

    comma 1 ter e comma 1 bis richiamati per la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario

    la decisione non produce remissione in libertà, pertanto occorre trasmettere copia al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Massime di principio

  • La legittimità di una misura cautelare può fondarsi su una valutazione prognostica della pericolosità dell'indagato, che considera la personalità, le modalità del fatto e il contesto, e non richiede necessariamente la dimostrazione di opportunità immediate di recidiva.
  • Precedenti penali numerosi e specifici, e condanne per evasione, possono giustificare il rifiuto di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) se ne risulta la scarsa affidabilità personale.
  • La cittadinanza straniera o la mancanza di fissa dimora non sono elementi necessari per motivare il pericolo di fuga; la motivazione può e deve invece poggiare su elementi di pericolosità concreta e ripetuta.
  • Un ricorso che non articoli in modo concreto e specifico le violazioni di legge o la carenza motivazionale rischia di essere dichiarato inammissibile per genericità o manifesto infondato.
  • In caso di impugnazioni manifestamente infondate il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il costo del ricorso prima di proporlo.
  • Quando il procedimento in Cassazione è trattato a trattazione scritta ai sensi delle norme emergenziali (es. art. 23 d.l. 137/2020), la mancata richiesta di discussione orale comporta la decisione sulla base dei soli scritti depositati.

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