Cassazione Civile, Ordinanza n. 21283/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra una società edile e una compagnia assicurativa, con coinvolgimento anche di altre società. In appello era stata dichiarata la devoluzione della controversia a un collegio arbitrale e, in motivazione, era stata rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni per la dedotta inoperatività di una polizza proposta dalla società attrice nei confronti di un'altra società. La società originariamente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con istanza di regolamento di competenza, articolando due motivi; la compagnia assicurativa ha resistito con controricorso e ricorso incidentale su un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità le parti costituite hanno però raggiunto un accordo transattivo e depositato rinunce e accettazioni reciproche, anche con rinuncia al ricorso incidentale, tutte tempestivamente depositate.
La decisione
La Corte ha preso atto delle rinunce al ricorso principale e incidentale e delle rispettive accettazioni tra le parti costituite, rilevando che il ricorso poteva essere qualificato come ricorso per cassazione con questione di competenza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Ha inoltre disposto che, per effetto dell'accettazione reciproca, non vi fosse condanna alle spese tra le parti costituite e che nulla andasse provveduto sulle spese nei confronti delle parti intimate non costituite. È stato altresì escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.
richiamato in relazione al regolamento di competenza
art. 391, quarto comma, c.p.c.
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
l'accettazione reciproca delle rinunce consente di non pronunciare condanna alle spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti costituite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, sicché non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1 -bis dello stesso art. 13
richiamato quale parametro del contributo unificato base eventualmente dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per la modifica introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene rinuncia al ricorso e la rinuncia è tempestivamente accettata dalle controparti costituite, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale, se accettata, consente di evitare la condanna alle spese tra le parti costituite, secondo il regime dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non determina, quindi, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Qualora la sentenza impugnata abbia deciso anche il merito, il ricorso per cassazione può essere qualificato come ricorso per cassazione con questione di competenza.
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