Cassazione Civile, Ordinanza n. 08797/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la legge richieda espressamente l'omologazione delle apparecchiature utilizzate per la prova dei limiti di velocità e non la sola approvazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Belluno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
La lite origina da un verbale della Polizia Locale che contestava a un conducente la violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S. per un superamento, sia pure minimo, del limite di velocità rilevato tramite autovelox a postazione fissa. L'opponente contestava, in particolare, la mancanza di prova dell'infrazione, la mancata omologazione, approvazione e taratura dello strumento, nonché la sua asserita irregolare collocazione in relazione alle caratteristiche della strada. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione rilevando la sola approvazione dell'apparecchio e non anche l'omologazione. In appello il Comune sosteneva l'equivalenza tra approvazione e omologazione e la sufficienza della prova tecnica prodotta. Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado ritenendo equivalenti le due procedure e reputando sufficiente l'approvazione ministeriale, oltre a ritenere provati collaudo e funzionalità del dispositivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 142 comma 6 e 45 comma 6 C.d.S. e 192 e 345 reg. att. C.d.S., censurando l'assimilazione tra approvazione e omologazione e sostenendo che solo apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova per l'accertamento dell'eccesso di velocità; i motivi relativi a taratura e caratteristiche della strada sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
"Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate"
La Corte lo interpreta nel senso che solo le apparecchiature omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione per eccesso di velocità; la mera approvazione non è sufficiente.
"Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione ed approvazione"
La norma è letta come rinvio alla disciplina regolamentare che distingue nettamente omologazione e approvazione, senza autorizzarne l'equivalenza.
art. 192, commi 2 e 3, reg. att. C.d.S.
Distingue le procedure di omologazione e di approvazione: la prima riguarda i prototipi delle apparecchiature utilizzabili come fonti di prova; la seconda riguarda prototipi con caratteristiche non già previste dal regolamento, ma non sostituisce l'omologazione ai fini probatori.
art. 345, comma 2, reg. att. C.d.S.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina tecnica dell'accertamento, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria.
art. 12 delle preleggi
È richiamato per affermare che l'interpretazione non può contrastare con il dato letterale chiaro della norma primaria e non può essere sovvertita da prassi o circolari amministrative.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una norma primaria subordina l'efficacia probatoria di uno strumento tecnico a una specifica forma di verifica amministrativa, il giudice non può sostituire a quel requisito un requisito diverso o equivalente in via funzionale.
- Approvazione e omologazione di un apparecchio di rilevazione della velocità sono procedure distinte: la prima non può essere considerata surrogato della seconda se la legge richiede espressamente l'omologazione come fonte di prova.
- Le circolari amministrative e la prassi dell'amministrazione non possono derogare al dato letterale e alla gerarchia delle fonti quando la disciplina primaria è chiara.
- Nei giudizi di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, l'amministrazione deve fornire la prova dell'illecito attraverso verbali fondati su apparecchiature che rispettino i requisiti di legge per la rilevazione, non essendo sufficiente un mero richiamo a strumenti tecnicamente affidabili ma privi del requisito normativamente richiesto.
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