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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26125/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che non sarebbe stato accertato compiutamente che fosse la ricorrente (e non l'altra donna presente nell'auto) ad aver fornito false generalità: si rilevavano incongruenze nella descrizione fisica (altezza non corrispondente al passaporto, possibile cambio di colore dei capelli) e la possibilità che i verbalizzanti avessero un falso ricordo, rendendo incerta l'attribuzione della condotta.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente esplorativo e congetturale. Ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito, che hanno valutato un quadro indiziario congiunto: la disponibilità dell'auto da parte dei fratelli Icardi, il fatto che pochi giorni dopo la ricorrente fu nuovamente fermata a bordo della stessa auto e in quella circostanza diede la medesima identificazione falsa, l'esame dei tabulati telefonici che collocavano il cellulare della ricorrente nella zona del fatto, e l'esistenza della persona il cui nome era stato fornito (Lidia Carratù) la quale risultava trovarsi altrove. Tali elementi, logicamente concatenati, rendevano fondata la conclusione che la ricorrente avesse fornito le false generalità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma utilizzata per qualificare il reato contestato alla ricorrente (fornitura di false generalità); la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti per la condanna per il suddetto reato.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte di legittimità non ha ritenuto che vi fosse una lesione tale da incidere sulla fondatezza della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Le censure formulate in cassazione erano basate su vizio di motivazione e violazione di legge (lett. b) ed e)). La Corte ha ritenuto le questioni proposte meramente esplorative/congetturali e non idonee a superare il giudizio sulla congruità della motivazione di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare i limiti dell'esposizione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti e ritenuto però non incisivo rispetto al complesso probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese e a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento di euro tremila oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • In casi di attribuzione di false generalità, la condanna può reggersi su un insieme di elementi indiziari concatenati (es.: disponibilità del mezzo, comportamenti ripetuti della stessa persona, tabulati telefonici, esistenza dell'anagrafica della persona indicata e sue dichiarazioni) e non richiede che un singolo elemento sia decisivo.
  • Differenze apparenti nelle descrizioni fisiche (altezza, colore dei capelli) o il possibile difetto di memoria dei verbalizzanti, se isolate, non sono necessariamente idonee a scalfire una motivazione basata su più elementi indizianti logicamente collegati.
  • In cassazione le critiche di carattere meramente esplorativo o congetturale sono inammissibili: il ricorso deve indicare punti di diritto o di motivazione specifici e rilevanti, non semplici alternative ricostruttive non sviluppate.
  • La Corte di legittimità tutela la valutazione logica e la concatenazione argomentativa svolta dai giudici di merito; solo vizi di illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza della motivazione possono essere sindacati in sede di legittimità.
  • Chi impugna deve confrontarsi compiutamente con l'insieme delle circostanze emerse in giudizio, fornendo spiegazioni alternative plausibili alle conclusioni indiziarie trattate dalla sentenza impugnata; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.

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