Cassazione Civile, Ordinanza n. 10659/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato nella copertura delle tribune di un campo sportivo comunale. L'impresa appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un'ATI, aveva domandato in sede arbitrale il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dal protrarsi dei lavori, la disapplicazione della penale irrogata dal Comune e la condanna al pagamento della rata di saldo, con interessi e ulteriori danni da ritardo. Il collegio arbitrale aveva accolto solo in parte le domande. La Corte d'appello, su impugnazione principale del Comune e incidentale dell'impresa, aveva dichiarato la nullità del lodo per violazione di norme di diritto e, decidendo nel merito, aveva rigettato le pretese dell'appaltatore salvo gli interessi di mora sul saldo finale, ritenendo: che l'impresa fosse decaduta dalla domanda relativa alla riserva n. 2 per mancata tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità; che la domanda di disapplicazione della penale fosse infondata perché non risultava una responsabilità contrattuale del Comune per il ritardo. Nel ricorso per cassazione, la società ha dedotto sette motivi: 1) violazione degli artt. 165 d.P.R. 554/1999 e 31 d.m. 145/2000 per avere la Corte ritenuto tardiva la riserva n. 2, sostenendo che essa fosse stata iscritta tempestivamente alla prima occasione utile dopo il venir meno del fatto dannoso; 2) ulteriore violazione delle norme sulle riserve, assumendo che la disciplina non imponesse l'iscrizione al momento del verificarsi del fatto pregiudizievole e contestando la tesi che la riserva dovesse essere iscritta già al SAL n. 3; 3) omessa e insufficiente motivazione, oltre a travisamento dei fatti, per avere il giudice attribuito rilievo alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori rispetto a fatti successivi che avrebbero generato i maggiori oneri; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere dichiarato inammissibile la domanda sugli oneri per la sicurezza nonostante, a dire della ricorrente, il Comune non avesse eccepito la decadenza su quel capo; 5) violazione delle norme sulle riserve, sostenendo che gli oneri per la sicurezza sarebbero comunque dovuti ex lege e quindi non soggetti ad onere di riserva; 6) e 7) violazione degli artt. 112 c.p.c., 31 d.m. 145/2000 e 165 d.P.R. 554/1999, lamentando che la Corte avesse esteso alla domanda di disapplicazione della penale la decadenza relativa alla riserva n. 2 e che avesse rilevato d'ufficio una decadenza non eccepita, senza considerare la diversità tra le pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo. Ha inoltre respinto, come infondata o inammissibile, l'eccezione preliminare del Comune sulla pretesa carenza di legittimazione della società a proporre il ricorso, osservando che il mandato irrevocabile conferito a un terzo rileva solo nei rapporti interni e non priva il legale rappresentante del potere di agire in giudizio e di conferire procura al difensore. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibili i motivi sesto e settimo. Ha confermato che, negli appalti pubblici, l'appaltatore che voglia far valere maggiori compensi o rimborsi deve iscrivere tempestivamente le riserve nella contabilità, al primo momento utile dopo l'insorgenza del fatto generatore del pregiudizio, anche per i fatti continuativi percepibili con ordinaria diligenza; ha ritenuto tardiva la riserva n. 2 perché formulata solo il 28 luglio 2005, nonostante la scadenza del termine di ultimazione dei lavori fosse già spirata il 28 ottobre 2004 e l'appaltatore avesse firmato senza riserve il registro di contabilità del 10 dicembre 2004. Ha inoltre confermato che anche i maggiori costi per la sicurezza richiedono tempestiva riserva e che il rigetto della domanda di disapplicazione della penale non si fondava sulla decadenza relativa alla riserva n. 2 ma sulla diversa ratio dell'assenza di responsabilità contrattuale del Comune per il ritardo.
Norme richiamate
art. 165 d.P.R. 554/1999
Per gli appalti pubblici impone all'appaltatore che pretenda maggiori compensi o rimborsi di iscrivere apposite riserve nella contabilità entro la prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione dannosa e di confermarle nei termini previsti, a pena di definitiva accettazione delle risultanze contabili.
Concorre, nel sistema delle riserve, a imporre tempestività nell'iscrizione delle pretese dell'appaltatore e non consente una scelta libera tra momento del fatto e momento della sua cessazione quando il pregiudizio sia già percepibile.
artt. 164 e ss. d.P.R. 554/1999
Costituiscono il quadro normativo che attribuisce rilievo alla tempestiva iscrizione delle riserve negli appalti pubblici a tutela dell'amministrazione committente.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché le decisioni impugnate si sono mantenute entro il perimetro delle eccezioni e domande effettivamente formulate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, l'appaltatore che intenda far valere maggiori compensi, rimborsi o danni deve iscrivere riserva nella contabilità al primo momento utile successivo all'insorgenza del fatto generatore del pregiudizio; se la potenzialità dannosa è immediatamente apprezzabile, non può attendere un momento successivo per formulare la riserva.
- Per i fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va formulata contestualmente o subito dopo la percezione del fatto lesivo; il quantum può essere indicato anche successivamente, ma non può essere tardiva la riserva se l'appaltatore era già in grado di percepire il maggior onere.
- La mancata tempestiva iscrizione e conferma delle riserve comporta la definitiva accettazione delle risultanze contabili e la decadenza dalle correlate pretese economiche verso la stazione appaltante.
- Anche i maggiori costi connessi alla sicurezza dell'appalto richiedono l'osservanza dell'onere di riserva quando si traducano in pretese economiche aggiuntive contro il committente.
- La domanda di disapplicazione di una penale contrattuale va valutata in base ai presupposti sostanziali della responsabilità dell'appaltante e non può essere automaticamente assorbita da eventuali decadenze riferite a diverse riserve o a diversi capi di domanda.
- Il mandato irrevocabile conferito nell'interesse del mandatario incide sui rapporti interni tra mandante e mandatario, ma non elimina il potere del legale rappresentante della società di agire in giudizio e conferire procura al difensore.
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