Cassazione Penale, Ordinanza n. 20854/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione esclusivamente in relazione alla commisurazione della pena. La Corte rileva tuttavia che tale censura non era stata proposta con l'appello ed è quindi nuova in cassazione; inoltre la doglianza è formulata in modo del tutto generico, limitandosi a enunciare il dissenso sulla pena senza sviluppare argomentazioni specifiche.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, per il quale era stata confermata la condanna.
Il motivo di ricorso non dedotto con l'appello non può essere proposto per la prima volta in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti per la prima volta motivi non formulati con l'atto di appello, quando la censura attenga a questioni già proponibili nel grado precedente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: una mera enunciazione della doglianza, priva di sviluppi critici, integra inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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