Cassazione Civile, Ordinanza n. 33583/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una cartella esattoriale per complessivi euro 108.704,09 emessa dall'ente previdenziale per contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti asseritamente omessi tra ottobre 1987 e dicembre 1996. In un primo segmento del giudizio era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del lavoratore per il periodo successivo all'8.11.1990 e la prescrizione del credito dell'Istituto; la causa era poi giunta in Cassazione, che aveva cassato con rinvio la decisione di merito, affermando che la denuncia di omissione contributiva presentata dal lavoratore il 25.5.1997 consentiva di conservare il termine prescrizionale decennale e che il primo atto interruttivo era il verbale ispettivo dell'8.11.1997, notificato l'11.11.1997. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma ha applicato tali principi e ha condannato il lavoratore al pagamento dei contributi relativi al periodo ottobre 1987-8.11.1990, quantificandoli in euro 27.136,91. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale; 2) violazione della medesima norma in combinato disposto con gli artt. 421 e 437, comma 2, c.p.c., assumendo che l'Inps non avesse specificamente eccepito l'interruzione della prescrizione in appello e che sul punto si fosse formato giudicato interno. L'Inps ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto già enunciato nella precedente decisione rescindente, secondo cui la denuncia del lavoratore entro il quinquennio successivo all'1.1.1996 impedisce l'applicazione della riduzione del termine prescrizionale da decennale a quinquennale e conserva il termine decennale originario. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui il verbale ispettivo notificato l'11.11.1997 costituiva valido atto interruttivo della prescrizione; inoltre è stato richiamato il principio per cui, una volta eccepita la prescrizione, l'interruzione è rilevabile d'ufficio sulla base dei documenti prodotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335
La riduzione del termine di prescrizione dei contributi da decennale a quinquennale, decorrente dal 1° gennaio 1996, non si applica quando il lavoratore o i superstiti abbiano denunciato l'omissione contributiva all'INPS entro il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996 e comunque entro il decennio dalla nascita del diritto contributivo; in tal caso resta fermo il termine decennale originario.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri officiosi del giudice del lavoro, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori e officiosi nel rito del lavoro, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente e non può riesaminare o eludere la questione già decisa, neppure richiamando un diverso orientamento giurisprudenziale successivo.
- In materia di contributi previdenziali, la disciplina transitoria dell'art. 3 L. n. 335/1995 non comporta la soppressione dei crediti non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge; se la denuncia dell'omissione è presentata dal lavoratore entro il termine previsto, permane il termine prescrizionale decennale originario.
- Una volta eccepita la prescrizione, l'interruzione può essere valutata d'ufficio dal giudice sulla base degli atti e documenti già prodotti, senza necessità che la parte indichi in modo specifico il singolo atto interruttivo, purché esso risulti dagli atti e sia stato accertato in fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con l'accertamento decisivo compiuto dalla sentenza impugnata e si risolve in una censura astratta o meramente ripetitiva di tesi già superate dal principio di diritto vincolante.
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