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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14170/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero. La condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo riguardava la responsabilità, in particolare la contestazione dell'effettiva natura drogante della sostanza sequestrata. La Corte di cassazione rileva che il motivo era inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello. Quanto al merito, la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta comunque congrua: non è indispensabile una perizia sulla qualità e quantità della sostanza, potendo bastare anche il solo narcotest, purché il giudice motivi adeguatamente sulla presenza di elementi univoci circa tipologia ed entità della sostanza; nel caso concreto, l'esiguità del quantitativo sequestrato rendeva sufficiente il narcotest per dimostrarne l'efficacia stupefacente nell'alveo della fattispecie lieve.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Per la configurabilità della condotta punita non è indispensabile un accertamento peritale sulla qualità e quantità della sostanza sequestrata; può bastare anche il narcotest, se sorretto da motivazione che valorizzi elementi univoci sulla tipologia ed entità della sostanza e, nel caso concreto, l'esiguità del quantitativo sequestrato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il riferimento normativo è quello della disciplina degli stupefacenti, e in particolare della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre, senza specifiche ragioni critiche nuove, argomentazioni già dedotte in appello.
  • Ai fini della configurabilità di una condotta rilevante ex art. 73 d.P.R. 309/1990, non è sempre necessaria una perizia sulla sostanza sequestrata: il giudice può fondare la decisione anche su un narcotest, purché la motivazione evidenzi elementi univoci sulla natura stupefacente e sulla consistenza del materiale.
  • La tenuità del quantitativo sequestrato può rafforzare la sufficienza probatoria del narcotest e supportare la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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