Cassazione Civile, Ordinanza n. 14251/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi eseguiti su un fabbricato sito in Nettuno di proprietà della società resistente. Il proprietario confinante aveva agito chiedendo la tutela contro una pluralità di opere ritenute lesive delle distanze legali: ampliamenti volumetrici, sopraelevazione, modifica di finestre, realizzazione di un montacarichi, nuovo volume di riempimento e altre opere di supporto, assumendo la violazione delle distanze previste sia dal codice civile sia dall'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale. In primo grado era stata ordinata solo la demolizione del montacarichi fino al rispetto di certe distanze, ed era stato riconosciuto un risarcimento per la diminuzione della volumetria edificabile; in appello, però, la domanda era stata sostanzialmente ristretta alla sola questione del montacarichi e la tutela era rimasta limitata al risarcimento. Nel ricorso per cassazione il proprietario confinante ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte territoriale considerato le risultanze della c.t.u. e la specifica deduzione della violazione dell'art. 20 N.T.A.; 2) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e della medesima disciplina urbanistica, per non avere riconosciuto la doppia tutela reale e risarcitoria a fronte delle ulteriori violazioni di distanze; 3) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 per la mancata considerazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare la pluralità delle violazioni dedotte e di valutare l'incidenza dell'art. 20 delle N.T.A. del piano regolatore comunale, norma integrativa delle distanze legali di cui agli artt. 872 e 873 c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ha ritenuto che la censura fosse fondata quanto alla mancata valutazione delle ulteriori violazioni delle distanze e delle risultanze della c.t.u.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; nel caso è stata ritenuta fondata per la mancata applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. in relazione alla disciplina urbanistica locale
le norme urbanistiche e regolamentari sulle distanze integrano la disciplina codicistica; la loro violazione legittima la tutela ripristinatoria e risarcitoria
regola le distanze nelle costruzioni; la Corte ha ribadito che la sua violazione, anche in combinazione con norme locali integrative, consente al vicino di ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento
art. 20 delle N.T.A. del P.R. del Comune di Nettuno
norma urbanistica locale integrativa delle distanze codicistiche; imponeva il distacco minimo di 5 metri dal confine e doveva essere esaminata ai fini dell'accertamento delle violazioni dedotte
art. 9 del D.M. n. 1444/1968
la questione relativa alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione
norma richiamata per il procedimento camerale e il deposito delle memorie
Massime di principio
- Le norme degli strumenti urbanistici comunali che prescrivono distanze tra costruzioni o dai confini hanno natura integrativa delle norme codicistiche sulle distanze e, se violate, legittimano il vicino a chiedere sia la riduzione in pristino sia il risarcimento del danno.
- Quando nel giudizio siano state dedotte più violazioni distinte delle distanze legali, il giudice di merito deve esaminarle specificamente tutte, specie se risultano oggetto di accertamento tecnico; non è sufficiente limitare la decisione a una sola opera o a un solo parametro normativo.
- In tema di distanze edilizie, il danno del vicino è normalmente configurato come danno conseguenza derivante dalla limitazione del godimento del fondo e dalla diminuzione del valore della proprietà.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
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