Cassazione Penale, Sentenza n. 17459/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela (art. 129 c.p.p.) rispetto a furto/appropriazione di energia elettrica (artt. 81, 624 e 625 c.p.) contestato per il periodo febbraio 2014 - 27/02/2019; il Tribunale aveva ritenuto decorso il termine trimestrale per la proposizione della querela (art. 85 d.lgs. 150/2022) e non ha consentito al P.M. di effettuare in udienza la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p. (bene destinato a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M.: ha ritenuto illegittima la preclusione imposta dal Tribunale alla contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata limitatamente al periodo non prescritto (27/09/2016 - 27/02/2019). Le condotte anteriori (11/09/2014 - 26/09/2016) sono state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione (termine massimo anni 7 e mesi 6).
Norme richiamate
Pronuncia di "non doversi procedere" per causa di improcedibilità; la Corte chiarisce che tale pronuncia non può essere emessa quando il P.M., legittimamente, contesti suppletivamente un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio
Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestazione suppletiva in dibattimento di reati concorrenti o circostanze aggravanti; la Corte conferma che tale potere non è limitato dal decorso del termine per la querela e può essere esercitato anche se la querela non è stata proposta nel termine
Regola la precisazione dell'imputazione in dibattimento; il giudice non può compiere un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione proposta dal P.M. ma deve procedere sul capo di imputazione così modificato
art. 518, 519, 520 cod. proc. pen.
Richiamati come disciplina delle nuove contestazioni, del diritto a termine per la difesa e dell'inserimento della contestazione nel verbale da notificare; la Corte ricorda l'obbligo del giudice di consentire le prerogative difensive quando il P.M. formula contestazioni suppletive
Stabilisce il termine trimestrale per la proposizione della querela per determinate fattispecie; la Corte precisa che la decadenza della querela non impedisce il potere del P.M. di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio
Circostanza aggravante relativa al furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio: la sua contestazione suppletiva può trasformare la procedibilità del reato da a querela a d'ufficio
art. 178 e 179 cod. proc. pen.
Nullità assolute correlate all'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che la preclusione al P.M. nell'esercizio della contestazione suppletiva abbia integrato una nullità rilevante
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo") - giurisprudenza
La pronuncia delle Sezioni Unite riguarda la contestazione suppletiva della recidiva in relazione alla prescrizione e stabilisce limitazioni specifiche per la recidiva; la Corte ha distinto quel principio dal caso delle aggravanti che incidono sulla procedibilità (come l'art. 625 n.7), ritenendolo non estendibile automaticamente a questi casi
Massime di principio
- Il pubblico ministero può esercitare in dibattimento la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche se è trascorso il termine previsto per la proposizione della querela; il giudice non può precludere preventivamente tale contestazione ma deve consentire il corretto svolgimento delle facoltà difensive
- La pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (prescrizione) ha valore limitato: le regole speciali sulla contestazione della recidiva non si estendono automaticamente ad ogni altra aggravante; per la recidiva esistono profili diversi legati alla prescrizione e al diritto di difesa
- Se il giudice emette un provvedimento di "non doversi procedere" senza aver consentito la contestazione suppletiva legittima del P.M., la sentenza è annullabile e la Cassazione può disporre la ripresa del giudizio per la parte non prescritta
- Il tribunale, una volta ammessa la contestazione suppletiva, resta libero di valutare la ricorrenza dell'aggravante nel merito; ma se ritiene necessaria la comunicazione di nuova contestazione deve dar corso alle formalità (verbale, notifica, termine per difesa)
- In presenza di condotte fatiche nel tempo, il giudice deve verificare separatamente la prescrizione per ciascun arco temporale: gli atti prescritti devono essere dichiarati estinti e il processo proseguito solo per le condotte non prescritte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2024 del 30/04/2024
- Sentenza penale · 30 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2024 del 30/04/2024
- Sentenza penale · 30 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17451/2024 del 30/04/2024
- Sentenza penale · 30 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17452/2024 del 30/04/2024
- Sentenza penale · 30 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17455/2024 del 30/04/2024
- Sentenza penale · 30 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17456/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →