Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46422/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como del 13/4/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. il 6/3/2023. Il motivo unico dedotto era la carenza o l'apparenza della motivazione circa il periculum in mora (pericolo di dispersione delle somme), posto che, secondo il ricorrente, la notevole consistenza del patrimonio societario e personale avrebbe reso implausibile il rischio di depauperamento e il Tribunale non avrebbe indicato comportamenti concreti che giustificassero il pericolo di dispersione

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente il periculum in mora, richiamando elementi concreti quali: la presenza di una contabilità parallela tenuta con agende informali e codici indecifrabili (rinvenuta in una cantina), frequenti versamenti in contanti sui conti personali degli indagati, e la disponibilità di cospicue somme da parte di una dipendente (Eleonora Antonella Simonetta) formalmente non retribuita, il che poteva essere indice di occultamento del profitto del reato. La Corte ha inoltre rilevato che il G.I.P. originario aveva già fornito adeguata motivazione sul pericolo di trasferimento/spoliazione. Una locuzione generica sulle "dinamiche del mercato" è stata definita superflua ma non tale da intaccare la validità complessiva del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame degli atti cautelari: il ricorso al Tribunale del riesame era stato proposto ai sensi di questa disposizione e la Corte ha valutato la correttezza del procedimento di riesame rispetto ai presupposti del sequestro

  • art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Dispositivo che definisce il reato di evasione fiscale che giustifica il sequestro preventivo per l'ammontare dell'imposta presunta evasa; la misura cautelare era finalizzata a conservare le somme ritenute profitto del reato ex questa norma

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse manifestamente illogica o meramente apparente e dunque non sindacabile ai sensi della tutela prevista da tale articolo

  • Sentenza Sezioni Unite "Ellade" n. 36959 del 24/6/2021

    sentenza n. 36959 del 24/6/2021 (Sezioni Unite)

    Giurisprudenza di riferimento sulla necessità di motivazione specifica del periculum in mora nei sequestri preventivi; la Corte ha valutato il provvedimento impugnato alla luce dei principi espressi nelle Sezioni Unite, ritenendo coerente e sufficiente la motivazione data dal Tribunale

Massime di principio

  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo non è escluso dalla mera esistenza di un patrimonio societario o personale consistente: ciò che conta è la presenza di indici concreti di rischio di dispersione o occultamento delle risorse
  • Indicatori quali contabilità parallela, registrazioni informali e criptiche, conservazione anomala di scritture contabili (es. in locali distaccati), frequenti versamenti in contanti su conti personali e disponibilità ingiustificate di terzi legati all'impresa sono elementi idonei a comprovare il pericolo di dissipatione
  • Una motivazione generica (es. riferimento alle "dinamiche del mercato") ha scarso rilievo se utilizzata da sola, ma non invalida il provvedimento se è supportata da altri elementi concreti e specifici
  • Il giudizio del Tribunale del riesame sulla sussistenza del periculum è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico o privo di argomentazione; la Corte di legittimità controlla la coerenza e la non apparente spiegazione dei fatti indicati a fondamento del sequestro
  • Nel ricorso avverso un sequestro preventivo è strategico replicare punto per punto le prove fattuali che colleghino gli indici di rischio alla concreta possibilità di spoglio o occultamento, non limitandosi a osservazioni astratte sul valore patrimoniale complessivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.